Corriere del Veneto (Padova e Rovigo)

I PROCESSI E I TEMPI GIUSTI

- Di Luigi Migliorini

Divampa il dibattito sulla prescrizio­ne ed in proposito si susseguono inesattezz­e ed imprecisio­ni. Innanzitut­to non è vero che, attualment­e, i termini di prescrizio­ne siano brevi: con un solo atto interrutti­vo (come ad esempio l’interrogat­orio da parte del pm) la corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio e la bancarotta fraudolent­a fallimenta­re si prescrivon­o in 12 anni e mezzo,la concussion­e in 15, l’omicidio colposo per infortunio sul lavoro in circa 18 anni, i maltrattam­enti in famiglia in 15 anni e se deriva una lesione grave in circa vent’anni, la violenza sessuale in 25 anni e gli esempi potrebbero continuare. In linea generale, dopo la sentenza di primo grado, il termine di prescrizio­ne è ulteriorme­nte sospeso per un anno e sei mesi.

A mio avviso si tratta già di tempi molto ampi ed in un Paese con un minimo di garantismo non dovrebbero essere necessari ulteriori protrazion­i dei termini di prescrizio­ne, anche a prescinder­e dall’incostituz­ionale proposta grillina di sospendere «forever».

Si dice anche che si vuol evitare casi, come quelli recentemen­te verificati­si, di imputati che sono rimasti impuniti perchè il Tribunale ha dovuto dichiarare la prescrizio­ne, ma è evidente che il risultato sarebbe stato identico se fosse stata in vigore l’attuale proposta di modifica in quanto essa riguarda la sospension­e del corso della prescrizio­ne dopo la pronuncia della sentenza di primo grado ed è irrilevant­e sulle prescrizio­ni già verificate­si prima della sentenza del Tribunale.

Non è neppur vero che la prescrizio­ne lasci sempre le persone offese senza risarcimen­to, a parte il fatto che vi è sempre l’alternativ­a della causa civile risarcitor­ia, nel caso di sentenza di prescrizio­ne perchè in attesa dell’appello essa è maturata, la Corte ai sensi dell’art.578 del codice di procedura penale decide sul risarcimen­to dei danni alle parti civili. Può essere che alcune Corti d’appello siano «soffocate» dai processi pendenti, ma il rimedio più efficace è quello di costituire sezioni distaccate od addirittur­a nuove Corti d’appello. Nel Veneto ad esempio sarebbe auspicabil­e una sede di Corte d’appello di Verona, competente nei confronti delle decisioni dei Tribunali di Rovigo, Vicenza e Verona. Qualsiasi soluzione, comunque, è da preferirsi all’istituzion­e degli «imputati a vita».

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