A casa per malattia? Non basta l’ok del medico fiscale
Fu licenziata per sei giorni di malattia certificati solo dal medico fiscale che andò a farle visita. Per la Cassazione, la vigilessa di Sala Bolognese doveva farsi certificare dal medico di base.
L’assenza dal lavoro per malattia deve essere sempre accertata dal dottore di un ospedale pubblico o dal medico di famiglia: non è sufficiente presentare solo il certificato del medico fiscale redatto durante la visita a domicilio. Lo ha stabilito la Cassazione occupandosi del caso di un’istruttrice della polizia municipale di Sala Bolognese e dell’Unione Terre d’Acqua che aveva presentato ricorso contro il licenziamento che le è stato inflitto dopo non aver giustificato nel modo corretto (secondo l’accusa) i sette giorni di malattia totalizzati tra giugno e luglio 2012. Il licenziamento era stato convalidato in primo grado dal Tribunale di Bologna e anche dalla Corte d’Appello.
La Suprema Corte ha però accolto in parte le osservazioni mosse dalla vigilessa, mandandola (usando una terminologia calcistica) ai tempi supplementari. I giudici hanno infatti sottolineato che «il lavoratore deve attivarsi rivolgendosi a una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, perché la visita fiscale non è alternativa a queste due possibilità», ma hanno anche voluto precisare che «spetta al giudice stabilire se il licenziamento non rappresenti una sanzione troppo severa, soprattutto nel caso di una malattia vera e provata in tempi molto stretti». In sintesi: licenziamento legittimo ma ancora da valutare.
Per l’agente ci sono quindi ancora delle speranze per riavere il suo posto: dovrà dimostrare che la sua assenza dall’ufficio fosse causata effettivamente dalla malattia e chiarire che la visita fiscale sia avvenuta poco tempo dopo la telefonata con la quale aveva comunicato la sua assenza dal lavoro. Insomma, che quella visita sia stata il più possibile affidabile. Nel reclamo in Cassazione, la difesa della vigilessa ha sostenuto che la malattia era stata accertata dal medico fiscale, «figura che fa parte di una struttura pubblica e in grado di certificare l’esistenza dell’eventuale patologia». Ma questa obiezione è stata bocciata dai giudici: «L’assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale».
Il lavoratore deve rivolgersi a una struttura sanitaria pubblica o a un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale Spetta ora al giudice stabilire se il licenziamento non rappresenti una sanzione troppo severa