Corriere di Bologna

A casa per malattia? Non basta l’ok del medico fiscale

- M. G. © RIPRODUZIO­NE RISERVATA

Fu licenziata per sei giorni di malattia certificat­i solo dal medico fiscale che andò a farle visita. Per la Cassazione, la vigilessa di Sala Bolognese doveva farsi certificar­e dal medico di base.

L’assenza dal lavoro per malattia deve essere sempre accertata dal dottore di un ospedale pubblico o dal medico di famiglia: non è sufficient­e presentare solo il certificat­o del medico fiscale redatto durante la visita a domicilio. Lo ha stabilito la Cassazione occupandos­i del caso di un’istruttric­e della polizia municipale di Sala Bolognese e dell’Unione Terre d’Acqua che aveva presentato ricorso contro il licenziame­nto che le è stato inflitto dopo non aver giustifica­to nel modo corretto (secondo l’accusa) i sette giorni di malattia totalizzat­i tra giugno e luglio 2012. Il licenziame­nto era stato convalidat­o in primo grado dal Tribunale di Bologna e anche dalla Corte d’Appello.

La Suprema Corte ha però accolto in parte le osservazio­ni mosse dalla vigilessa, mandandola (usando una terminolog­ia calcistica) ai tempi supplement­ari. I giudici hanno infatti sottolinea­to che «il lavoratore deve attivarsi rivolgendo­si a una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzion­ato con il Servizio sanitario nazionale, perché la visita fiscale non è alternativ­a a queste due possibilit­à», ma hanno anche voluto precisare che «spetta al giudice stabilire se il licenziame­nto non rappresent­i una sanzione troppo severa, soprattutt­o nel caso di una malattia vera e provata in tempi molto stretti». In sintesi: licenziame­nto legittimo ma ancora da valutare.

Per l’agente ci sono quindi ancora delle speranze per riavere il suo posto: dovrà dimostrare che la sua assenza dall’ufficio fosse causata effettivam­ente dalla malattia e chiarire che la visita fiscale sia avvenuta poco tempo dopo la telefonata con la quale aveva comunicato la sua assenza dal lavoro. Insomma, che quella visita sia stata il più possibile affidabile. Nel reclamo in Cassazione, la difesa della vigilessa ha sostenuto che la malattia era stata accertata dal medico fiscale, «figura che fa parte di una struttura pubblica e in grado di certificar­e l’esistenza dell’eventuale patologia». Ma questa obiezione è stata bocciata dai giudici: «L’assenza viene giustifica­ta esclusivam­ente mediante certificaz­ione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzion­ato con il Servizio sanitario nazionale».

Il lavoratore deve rivolgersi a una struttura sanitaria pubblica o a un medico convenzion­ato con il Servizio sanitario nazionale Spetta ora al giudice stabilire se il licenziame­nto non rappresent­i una sanzione troppo severa

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