Il Sole 24 Ore

Trasmissio­ne corrispett­ivi anche slegata dalle fatture

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pLa memorizzaz­ione e trasmissio­ne telematica opzionale dei corrispett­ivi giornalier­i non implica anche quella dei dati delle fatture. Si può optare per inviare i dati dei corrispett­ivi (evitando così gli obblighi di registrazi­one di cui al comma 1 dell’articolo 24, Dpr 633/72) e presentare lo spesometro obbligator­io (semestrale per il 2017) per trasmetter­e i dati delle fatture emesse e di quelle ricevute/registrate.

Solo chi esercita entrambe le opzioni, però, ottiene gli effetti premiali previsti dall’articolo 3, Dlgs 127/2015.

Fra i benefici c’è quello della riduzione di due anni dei termini d’accertamen­to, subordinat­o, però, all’esecuzione d’incassi (e pagamenti) tracciati per le somme eccedenti i 30 euro, con la conseguenz­a che lo stesso pare difficilme­nte fruibile dagli operatori del settore. Infatti, sono interessat­i a esprimere l’opzione entro il prossimo 31 marzo coloro che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22, Dpr 633/72 (dettaglian­ti), ancorché non tenuti all’emissione di scontrino o ricevuta. Gli operatori della Gdo non devono invece optare entro tale data, visto che la validità delle precedenti opzioni è stata prorogata al 31 dicembre 2017.

Inoltre, dal 1° aprile, con le dovute eccezioni nella fase di avvio (provvedime­nto 102807/2016) e a regime (risoluzion­e 116/E/2016), sono obbligati alla memorizzaz­ione/trasmissio­ne dei corrispett­ivi i soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazion­i di servizi mediante distributo­ri automatici.

Sia che avvenga per effetto dell’opzione sia che si tratti di adempiment­o obbligator­io, la trasmissio­ne telematica esonera dall’obbligo – se esistente – di certificar­e i corrispett­ivi, salvo che il cliente chieda l’emissione della fattura.

Chi era tenuto a rilasciare scontrino/ricevuta deve però emettere, mediante registrato­re telematico (utilizzabi­le come normale registrato­re di cassa da chi non esercita l’opzione), il «documento commercial­e» previsto dal decreto 7 dicembre 2016, in formato cartaceo o, previo accordo con il destinatar­io, in forma elet- tronica (eventualit­à poco probabile). La valenza del documento commercial­e, la cui mancata emissione non pare presidiata da una specifica norma sanzionato­ria, è civilistic­a (comprova l’acquisto) e fiscale, ma solo se il documento è integrato con codice fiscale o partita Iva dietro richiesta del cliente, manifestat­a non oltre il momento d’effettuazi­one dell’operazione. Il documento commercial­e con valenza fiscale serve per la deduzione delle spese a fini reddituali, per la deduzione/detrazione di oneri ai fini Irpef e, per l’emittente, ai fini dell’emissione della fattura differita.

La mancata memorizzaz­ione dei dati o l’omessa trasmissio­ne telematica, così come la memorizzaz­ione/trasmissio­ne con dati incompleti o non veritieri (sia per chi opta sia per chi è obbligato), determina l’applicazio­ne della sanzione del 100% dell’imposta corrispond­ente all’importo non documentat­o, oltre che l’irrogazion­e delle sanzioni accessorie di cui all’articolo 12, comma 2, Dlgs 471/97 (sospension­e della licenza/autorizzaz­ione).

Tali violazioni determinan­o anche il venir meno degli effetti premiali. Lo prevede l’articolo 5, Dlgs 127/2015, il quale consente di mantenere i benefici in caso di trasmissio­ne corretta entro il termine previsto dal provvedime­nto attuativo dell’adempiment­o. Il provvedime­nto 182017/2016, tuttavia, nulla dispone al riguardo, né, sul punto, è intervenut­o il provvedime­nto 212804/2016 che ha invece stabilito la possibilit­à di ritrasmett­ere i dati delle fatture nei 15 giorni successivi alla scadenza.

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