Trasmissione corrispettivi anche slegata dalle fatture
pLa memorizzazione e trasmissione telematica opzionale dei corrispettivi giornalieri non implica anche quella dei dati delle fatture. Si può optare per inviare i dati dei corrispettivi (evitando così gli obblighi di registrazione di cui al comma 1 dell’articolo 24, Dpr 633/72) e presentare lo spesometro obbligatorio (semestrale per il 2017) per trasmettere i dati delle fatture emesse e di quelle ricevute/registrate.
Solo chi esercita entrambe le opzioni, però, ottiene gli effetti premiali previsti dall’articolo 3, Dlgs 127/2015.
Fra i benefici c’è quello della riduzione di due anni dei termini d’accertamento, subordinato, però, all’esecuzione d’incassi (e pagamenti) tracciati per le somme eccedenti i 30 euro, con la conseguenza che lo stesso pare difficilmente fruibile dagli operatori del settore. Infatti, sono interessati a esprimere l’opzione entro il prossimo 31 marzo coloro che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22, Dpr 633/72 (dettaglianti), ancorché non tenuti all’emissione di scontrino o ricevuta. Gli operatori della Gdo non devono invece optare entro tale data, visto che la validità delle precedenti opzioni è stata prorogata al 31 dicembre 2017.
Inoltre, dal 1° aprile, con le dovute eccezioni nella fase di avvio (provvedimento 102807/2016) e a regime (risoluzione 116/E/2016), sono obbligati alla memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi i soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi mediante distributori automatici.
Sia che avvenga per effetto dell’opzione sia che si tratti di adempimento obbligatorio, la trasmissione telematica esonera dall’obbligo – se esistente – di certificare i corrispettivi, salvo che il cliente chieda l’emissione della fattura.
Chi era tenuto a rilasciare scontrino/ricevuta deve però emettere, mediante registratore telematico (utilizzabile come normale registratore di cassa da chi non esercita l’opzione), il «documento commerciale» previsto dal decreto 7 dicembre 2016, in formato cartaceo o, previo accordo con il destinatario, in forma elet- tronica (eventualità poco probabile). La valenza del documento commerciale, la cui mancata emissione non pare presidiata da una specifica norma sanzionatoria, è civilistica (comprova l’acquisto) e fiscale, ma solo se il documento è integrato con codice fiscale o partita Iva dietro richiesta del cliente, manifestata non oltre il momento d’effettuazione dell’operazione. Il documento commerciale con valenza fiscale serve per la deduzione delle spese a fini reddituali, per la deduzione/detrazione di oneri ai fini Irpef e, per l’emittente, ai fini dell’emissione della fattura differita.
La mancata memorizzazione dei dati o l’omessa trasmissione telematica, così come la memorizzazione/trasmissione con dati incompleti o non veritieri (sia per chi opta sia per chi è obbligato), determina l’applicazione della sanzione del 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, oltre che l’irrogazione delle sanzioni accessorie di cui all’articolo 12, comma 2, Dlgs 471/97 (sospensione della licenza/autorizzazione).
Tali violazioni determinano anche il venir meno degli effetti premiali. Lo prevede l’articolo 5, Dlgs 127/2015, il quale consente di mantenere i benefici in caso di trasmissione corretta entro il termine previsto dal provvedimento attuativo dell’adempimento. Il provvedimento 182017/2016, tuttavia, nulla dispone al riguardo, né, sul punto, è intervenuto il provvedimento 212804/2016 che ha invece stabilito la possibilità di ritrasmettere i dati delle fatture nei 15 giorni successivi alla scadenza.