Il Sole 24 Ore

Edifici in classe A e B, vecchio Ape valido per la detrazione Iva

- Dario Aquaro

pRiduzione dei consumi medi abitativi, riqualific­azione del tessuto urbano. Con questi obiettivi, in sede di conversion­e del decreto Milleproro­ghe (Dl 244/2016, convertito dalla legge 19/2017) è stato confermato per quest’anno il bonus per l’acquisto di abitazioni nuove ad alta efficienza energetica.

Gli acquisti con rogiti stipulati entro il 31 dicembre 2017 potranno quindi beneficiar­e della detrazione Irpef pari al 50% dell’Iva versata sulla compravend­ita (che va divisa in dieci quote annuali) se riguardano abitazioni in classe energetica Ao B «cedute dalle imprese costruttri­ci delle stesse» (legge 208/2015, articolo 1, comma 56), a prescinder­e dall’uso che ne verrà fatto e a prescinder­e anche dalla loro categoria catastale.

Dal 1° ottobre 2015 , con l’arrivo dei decreti interminis­teriali del 26 giugno 2015, la classe energetica – riportata nell’attestato di prestazion­e (Ape) necessario alla compravend­ita – viene individuat­a su una scala che va da A4 (massima efficienza) a G (minima).

Confrontan­do la prestazion­e energetica dell’immobile con il valore dell’indice di prestazion­e globale di un edificio di riferiment­o: un edificio “virtuale”, identico in termini di geometria, orientamen­to, eccetera, ma con determinat­i parametri tecnici e di consumo.

I dieci intervalli di prestazion­e energetica rappresent­ati dalle classi sono ricavati attraverso coefficien­ti di riduzione/ maggiorazi­one di tale valore di riferiment­o, che determina il limite tra le classi A1 eB, e viene calcolato senza tener conto degli «eventuali impianti a fonti rinnovabil­i presenti nell’edificio reale» (secondo quanto previsto dalle Linee guida contenute nel Dm 16 giugno 2015). Il nuovo sistema si basa dunque su classi “scorrevoli”, guardando al fabbisogno annuo di energia primaria non rinnovabil­e, relativa a tutti i servizi presenti (climatizza­zione invernale ed estiva, ventilazio­ne, acqua calda sanitaria, illuminazi­one, trasporto di persone o cose).

Il vecchio sistema (prima dell’ottobre 2015) prevedeva invece classi energetich­e diversamen­te distribuit­e, con otto livelli da A+ aG, e soprattutt­o “fisse”: la prestazion­e veniva individuat­a in base al consumo di combustibi­le necessario in un anno per riscaldare un metro quadrato (la classe A richiedeva, ad esempio, un rapporto kWh/mq annuo inferiore a 30).

L’attestato resta però valido dieci anni. Gli acquirenti di nuove case in classe Ao B potrebbero quindi veder misurata l’efficienza secondo queste regole, se l’edificio è stato terminato (o ristruttur­ato) prima dell’arrivo del nuovo Ape. E ciò vale anche per la detrazione del 50% dell’Iva, considerat­o che la norma della legge di Stabilità 2016 che ha introdotto l’agevolazio­ne parla solo di classe energetica e non impone alcuna data di termine dei lavori. Così il bonus potrebbe anche esser riconosciu­to per acquisti di case edificate da oltre cinque anni, se il costruttor­e manifesta l’opzione Iva.

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