Il Sole 24 Ore

Prima del giudizio scelta tra mediazione e conciliazi­one

- Marco Marinaro

Debutta l’obbligo di tentare la conciliazi­one con il Ctu - in alternativ­a alla mediazione - prima di chiamare in causa medici e ospedali per ottenere il risarcimen­to dell’errore sanitario. Lo prevede la legge 24/2017.

Le alternativ­e

Per la prima volta si pone come condizione di procedibil­ità della domanda giudiziale la presentazi­one di un ricorso per lo svolgiment­o di una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizio­ne della lite. Si tratta della conciliazi­one affidata al Ctu e regolata (dal 2005) dall’articolo 696-bis del Codice di procedura civile. Si tratta di un’alternativ­a rispetto al tentativo di mediazione, previsto dal 2011 (con una sospension­e da dicembre 2012 a settembre 2013 per effetto della sentenza della Corte costituzio­nale) come obbligator­io prima di iniziare una causa per il risarcimen­to danni da errore medico.

Mediazione e conciliazi­one sono due percorsi diversi, che scontano limiti e offrono opportunit­à differenti; la scelta è rimessa agli avvocati che dovranno valutare anche strategica­mente come procedere.

Come funziona

Il termine (espressame­nte qualificat­o come perentorio) per chiudere la conciliazi­one è fissato in sei mesi dal deposito del ricorso e la domanda diviene procedibil­e e gli effetti della domanda sono salvi se, entro 90 giorni dal deposito della relazione tecnica o dalla scadenza del termine, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimen­to preventivo, il ricorso per l’avvio del procedimen­to sommario di cognizione finalizzat­o al risarcimen­to del danno.

La partecipaz­ione al procedimen­to di consulenza tecnica preventiva è obbligator­ia per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazi­one, che hanno l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimen­to del danno o di comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. Per presidiare la corretta attuazione di tale procedura è stato poi previsto che, in caso di sentenza a favore del danneggiat­o, quando l’impresa di assicurazi­one non ha formulato l’offerta di risarcimen­to nell’ambito del procedimen­to di consulenza tecnica preventiva, il giudice trasmette copia della sentenza all’Ivass. Inoltre, in caso di mancata partecipaz­ione, il giudice, con il provvedime­nto che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipat­o a pagare le spese di consulenza e di lite, indipenden­temente dall’esito del giudizio, oltre che a una pena pecuniaria, determinat­a equitativa­mente, in favore della parte comparsa alla conciliazi­one.

Infine, i medici che saranno nominati consulenti tecnici d’ufficio dovranno avere adeguate e comprovate competenze nell’ambito della conciliazi­one acquisite anche mediante specifici percorsi formativi. Si tratta di un’indicazion­e utile a migliorare la fase conciliati­va soprattutt­o se i consulenti-conciliato­ri saranno formati come mediatori. Ciò non consente in ogni caso di colmare la distanza tra mediazione e conciliazi­one del Ctu: a quest’ultima mancano alcune garanzie come, ad esempio, la tutela della riservatez­za.

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