LA PRESCRIZIONE DI IMPOSTE, SANZIONI E INTERESSI
Gradirei sapere quali sono i termini di prescrizione dell’Ici– Imu e delle imposte dirette. Facco l’esempio dell’Irap del 2008, iscritta a ruolo nel 2011 e notificata il 15 dicembre 2011, nonché dell’Ici del 2008, iscritta a ruolo nel 2011 e notificata il 25 gennaio 2012.
F.J. – TORINO I l credito per imposte si prescrive con il decorso di dieci anni (Corte di cassazione, sentenze 2941 del 2007, 18432 del 2005, 18110 del 2004, 4251 del 1977). Le sanzioni, incluse quelle di omesso versamento, si prescrivono dopo cinque anni (articolo 20, comma 3, del Dlgs 472 del 1997). Anche gli interessi di tardiva riscossione si prescrivono in cinque anni, a norma dell’articolo 2948, numero 4, del Codice civile (per tutte, Cassazione, n. 3717 del 1984). Il decennio o il quinquennio va calcolato dal giorno della notificazione della cartella che comprende tributi (Irap, Ici, Imu), sanzioni e interessi. La prescrizione, una volta intervenuta, va opposta tempestivamente con ricorso alla Commissione tributaria provinciale. In mancanza di opposizione, l’intimazione ad adempiere, o il preavviso di fermo, o quello di iscrizione ipotecaria, o il pignoramento diventano definitivi e inoppugnabili, e l’agente della riscossione può far valere i suoi diritti di credito nonostante la prescrizione che si poteva eccepire, ma non lo fu.