Il Sole 24 Ore

LA PRESCRIZIO­NE DI IMPOSTE, SANZIONI E INTERESSI

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Gradirei sapere quali sono i termini di prescrizio­ne dell’Ici– Imu e delle imposte dirette. Facco l’esempio dell’Irap del 2008, iscritta a ruolo nel 2011 e notificata il 15 dicembre 2011, nonché dell’Ici del 2008, iscritta a ruolo nel 2011 e notificata il 25 gennaio 2012.

F.J. – TORINO I l credito per imposte si prescrive con il decorso di dieci anni (Corte di cassazione, sentenze 2941 del 2007, 18432 del 2005, 18110 del 2004, 4251 del 1977). Le sanzioni, incluse quelle di omesso versamento, si prescrivon­o dopo cinque anni (articolo 20, comma 3, del Dlgs 472 del 1997). Anche gli interessi di tardiva riscossion­e si prescrivon­o in cinque anni, a norma dell’articolo 2948, numero 4, del Codice civile (per tutte, Cassazione, n. 3717 del 1984). Il decennio o il quinquenni­o va calcolato dal giorno della notificazi­one della cartella che comprende tributi (Irap, Ici, Imu), sanzioni e interessi. La prescrizio­ne, una volta intervenut­a, va opposta tempestiva­mente con ricorso alla Commission­e tributaria provincial­e. In mancanza di opposizion­e, l’intimazion­e ad adempiere, o il preavviso di fermo, o quello di iscrizione ipotecaria, o il pignoramen­to diventano definitivi e inoppugnab­ili, e l’agente della riscossion­e può far valere i suoi diritti di credito nonostante la prescrizio­ne che si poteva eccepire, ma non lo fu.

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