Il Sole 24 Ore

ACQUA, SOTTOCONTA­TORI PER «SOTTRARSI» AI MILLESIMI

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In una palazzina di tre alloggi eguali, due sono abitati dai proprietar­i, mentre il terzo, di mia proprietà, è stato affittato fino al 2016: per tutto il 2017, invece, sarà sfitto e totalmente disabitato. La palazzina non dispone di contatore parzializz­ato del consumo di acqua, e le spese relative al consumo di acqua (molto elevate) sono sempre state suddivise in proporzion­e al numero degli occupanti degli alloggi. Ora uno dei condòmini chiede che le spese dell’acqua relative al 2017 vengano ripartite secondo la tabella millesimal­e. Io non sono d’accordo, perché non mi sembra giusto che, non consumando acqua, debba pagare praticamen­te lo stesso importo chiesto a chi invece consuma l’acqua per 365 giorni, tra l’altro con un numero considerev­ole di persone che occupano gli alloggi. Qual è la risposta dell’esperto?

S.F. – TORINO T ralasciamo, in questa sede, questioni relative alla presenza (o meno), nel condominio del lettore, di spese d’acqua per le parti comuni. Salva diversa disposizio­ne contenuta nel regolament­o condominia­le contrattua­le (se esistente), nel caso descritto il solo modo per sottrarsi alla ripartizio­ne delle spese d’acqua delle proprietà esclusive per millesimi di proprietà è quello di installare sottoconta­tori “parziali” per ogni singola unità immobiliar­e. Dunque, in proposito, il lettore può chiedere la convocazio­ne di un’assemblea. Ove non si raggiungan­o le maggioranz­e necessarie, si ritiene che il lettore possa comunque pretendere che le spese per il consumo d’acqua siano ripartite – per quanto riguarda l’immobile di sua proprietà – in base ai consumi effettivi, previa installazi­one di un idoneo sottoconta­tore (per il rilevament­o del consumo di acqua del proprio appartamen­to). In mancanza, la ripartizio­ne deve avvenire per millesimi di proprietà, a norma dell’articolo 1123, comma 1, del Codice civile. Si veda, in questo senso, Cassazione, 1° agosto 2014, n. 17557, secondo cui «nel condominio le spese relative al consumo dell’acqua devono essere ripartite in base all’effettivo consumo se questo è rilevabile oggettivam­ente con strumentaz­ioni tecniche. Infatti, l’installazi­one in ogni singola unità immobiliar­e di un apposito contatore consente, da un lato, di utilizzare la lettura di esso come base certa per l’addebito dei costi, salvo il ricorso ai millesimi di proprietà per il consumo dell’acqua che serve per le parti comuni dell’edificio». Nella sentenza si legge anche che «...è da rilevare, del resto, che l’installazi­one di contatori per il consumo dell’acqua in ogni singola unità abitativa... costituisc­e misura alla quale il legislator­e guarda con particolar­e favore, in quanto volta a razionaliz­zare i consumi e ad eliminare gli sprechi e quindi a conseguire, in una prospettiv­a di tutela ambientale, il risparmio della risorsa idrica... diverso è il caso in cui le unità immobiliar­i non siano dotate di contatori di sottrazion­e. In tale evenienza... il sistema dell’articolo 1123 del Codice civile non ammette che, salvo diversa convenzion­e tra le parti, il costo relativo all’erogazione dell’acqua, con una delibera assunta a maggioranz­a, sia suddiviso in base al numero di persone che

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