ACQUA, SOTTOCONTATORI PER «SOTTRARSI» AI MILLESIMI
In una palazzina di tre alloggi eguali, due sono abitati dai proprietari, mentre il terzo, di mia proprietà, è stato affittato fino al 2016: per tutto il 2017, invece, sarà sfitto e totalmente disabitato. La palazzina non dispone di contatore parzializzato del consumo di acqua, e le spese relative al consumo di acqua (molto elevate) sono sempre state suddivise in proporzione al numero degli occupanti degli alloggi. Ora uno dei condòmini chiede che le spese dell’acqua relative al 2017 vengano ripartite secondo la tabella millesimale. Io non sono d’accordo, perché non mi sembra giusto che, non consumando acqua, debba pagare praticamente lo stesso importo chiesto a chi invece consuma l’acqua per 365 giorni, tra l’altro con un numero considerevole di persone che occupano gli alloggi. Qual è la risposta dell’esperto?
S.F. – TORINO T ralasciamo, in questa sede, questioni relative alla presenza (o meno), nel condominio del lettore, di spese d’acqua per le parti comuni. Salva diversa disposizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale (se esistente), nel caso descritto il solo modo per sottrarsi alla ripartizione delle spese d’acqua delle proprietà esclusive per millesimi di proprietà è quello di installare sottocontatori “parziali” per ogni singola unità immobiliare. Dunque, in proposito, il lettore può chiedere la convocazione di un’assemblea. Ove non si raggiungano le maggioranze necessarie, si ritiene che il lettore possa comunque pretendere che le spese per il consumo d’acqua siano ripartite – per quanto riguarda l’immobile di sua proprietà – in base ai consumi effettivi, previa installazione di un idoneo sottocontatore (per il rilevamento del consumo di acqua del proprio appartamento). In mancanza, la ripartizione deve avvenire per millesimi di proprietà, a norma dell’articolo 1123, comma 1, del Codice civile. Si veda, in questo senso, Cassazione, 1° agosto 2014, n. 17557, secondo cui «nel condominio le spese relative al consumo dell’acqua devono essere ripartite in base all’effettivo consumo se questo è rilevabile oggettivamente con strumentazioni tecniche. Infatti, l’installazione in ogni singola unità immobiliare di un apposito contatore consente, da un lato, di utilizzare la lettura di esso come base certa per l’addebito dei costi, salvo il ricorso ai millesimi di proprietà per il consumo dell’acqua che serve per le parti comuni dell’edificio». Nella sentenza si legge anche che «...è da rilevare, del resto, che l’installazione di contatori per il consumo dell’acqua in ogni singola unità abitativa... costituisce misura alla quale il legislatore guarda con particolare favore, in quanto volta a razionalizzare i consumi e ad eliminare gli sprechi e quindi a conseguire, in una prospettiva di tutela ambientale, il risparmio della risorsa idrica... diverso è il caso in cui le unità immobiliari non siano dotate di contatori di sottrazione. In tale evenienza... il sistema dell’articolo 1123 del Codice civile non ammette che, salvo diversa convenzione tra le parti, il costo relativo all’erogazione dell’acqua, con una delibera assunta a maggioranza, sia suddiviso in base al numero di persone che