Il Sole 24 Ore

Le contromoss­e ai primi conteggi di Equitalia

- Marco Ligrani

pA ll’indomani della scadenza del termine del 21 aprile, fissato per la presentazi­one delle domande di adesione, la rottamazio­ne dei ruoli esattorial­i comincia a entrare nel vivo. Da alcuni giorni Equitalia sta recapitand­o le prime risposte alle istanze di definizion­e agevolata, con le quali viene comunicato il costo esatto della sanatoria e l’importo delle rate, in base all’opzione comunicata all’atto di presentazi­one della domanda: a questo punto, ai contribuen­ti non resterà che pagare la prima rata di luglio o, in alternativ­a, non versarla, rinunciand­o – in questo modo - alla sanatoria.

Infatti la semplice presentazi­one della domanda non comporta ancora il perfeziona­mento della rottamazio­ne, che interviene solo con il pagamento tempestivo di tutte le rate; fino a quel momento, quindi, la volontà espressa nell’istanza (che, peraltro, poteva essere revocata in modo espresso, entro il termine di presentazi­one delle domande), rimane – a tutti gli effetti – ritrattabi­le (ferma restando la novità introdotta dalla norma sulle liti pendenti, nelle ipotesi di intreccio tra le procedure per la quale si veda l’articolo in alto).

Nel caso in cui alla comunicazi­one di Equitalia non faccia seguito il pagamento della prima rata, peraltro, i contribuen­ti potranno riprendere i pagamenti di eventuali piani di rateizzazi­one in es- sere al 31 dicembre 2016.

Accanto all’ipotesi di accoglimen­to della domanda, vi è poi quella del diniego alla definizion­e, che Equitalia potrebbe notificare nel caso in cui, per qualche ragione, i ruoli indicati sull’istanza non rientrino nel perimetro della sanatoria: è l’ipotesi, ad esempio, di ruoli affidati dopo il 31 dicembre 2016, oppure di pendenze aventi per oggetto uno dei casi di esclusione espressame­nte previsti dalla norma, quali il recupero di aiuti di Stato.

Nell’eventualit­à in cui uno o più ruoli, indicati sull’istanza di adesione, fossero considerat­i non definibili in base alla norma, questi verrebbero “stralciati” dal conto della sanatoria, che resterebbe, comunque, in piedi per gli altri: di questo, peraltro, si trova conferma nelle risposte pubblicate sul sito di Equitalia, nelle quali è lo stesso agente della riscossion­e a ricordare che, nella comunicazi­one (che potrà essere notificata ai contribuen­ti fino al 15 giugno), viene specificat­o – tra l’altro – quali debiti rientrano, effettivam­ente, nella definizion­e agevolata (quesito n. 2).

Il diniego potrà formare oggetto di impugnazio­ne davanti alle commission­i tributarie (naturalmen­te, per i ruoli di natura fiscale): infatti, l’elenco degli atti impugnabil­i contenuto nell’articolo 19 del Dlgs 546/92 sul processo tributario, ancorché non tassativo, indica tra gli altri proprio i rigetti di domande di definizion­e agevolata di rapporti tributari.

Pertanto, i contribuen­ti, che ritengano di contestare le ragioni del diniego, potranno adire le vie del contenzios­o, rimettendo alla valutazion­e dei giudici tributari la sussistenz­a, o meno, dei presuppost­i per poter usufruire della rottamazio­ne.

LE SCELTE L’adesione è revocabile fino allo scadere del termine per pagare la prima rata con il conseguent­e rientro nella vecchia dilazione

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy