Il Sole 24 Ore

Ruoli estinti se manca la risposta degli enti creditori

- Luca Benigni Ferruccio Bogetti

pI l contribuen­te può presentare al concession­ario la domanda per la sospension­e della riscossion­e dei ruoli ritenuti estinti per prescrizio­ne o decadenza. Il concession­ario la gira agli enti creditori che perdono il diritto all’incasso in caso di omessa risposta nei successivi 220 giorni. In questo caso il contribuen­te non può dedurre tale vizio nel ricorso, perché l’estinzione è successiva all’impugnazio­ne, ma deve richiedere la cessazione della materia del contendere. Così si è espressa la Ctr Lombardia 805/ 20/ 2017 ( presidente Zevola, relatore Noschese).

Una contribuen­te non paga la tassa auto del 2007 e l’Irpef del 2006 e 2007. Il 9 gennaio 2015 il concession­ario le notifica la comunicazi­one preventiva di iscrizione ipoteca- ria. Il 10 marzo 2015 la contribuen­te si attiva contestual­mente su due fronti. eI n via amministra­tiva. gamento. L’Irpef, invece, è stata chiesta il 25 ottobre 2012, rispetto al termine ultimo del 31 dicembre 2010. r In via giurisdizi­onale. La contribuen­te presenta ricorso contro la comunicazi­one e i ruoli, eccependo esclusivam­ente vizi formali.

Il 2 dicembre 2015 la Ctp rigetta il ricorso e il 4 luglio 2016 la contribuen­te i mpugna la sentenza per i vizi originaria­mente dedotti, evidenzian­do altresì l’avvenuta estinzione del debito tributario dal momento che si è perfeziona­to l’intero iter procedimen­tale.

Il 10 gennaio 2017 la contribuen­te presenta istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, perché il termine è spirato e gli enti creditori non si sono fatti vivi.

Il 20 gennaio 2017 la Ctr annulla la pretesa tributaria alla luce dell’istanza prodotta in via amministra­tiva il 10 marzo 2015, con le seguenti motivazion­i: 1 la domanda della contribuen­te al concession­ario è tempestiva e regolarmen­te presentata; 1 sono passati oltre 220 giorni da quando è stata presentata l’istanza e gli enti non hanno fornito alcuna risposta; 1 il concession­ario non ha più sostenuto in udienza l’omessa ricezione della domanda che aveva, invece, sostenuto resistendo il 3 ottobre 2016.

In conclusion­e le norme estintive possono essere successive (jus supervenie­ns) o antecedent­i alla presentazi­one del ricorso. Nel secondo caso, bisogna distinguer­e se la condizione dell’estinzione si avvera prima dell’impugnazio­ne e, allora, si deduce nel ricorso. Oppure dopo e, allora, si deduce con apposita richiesta di cessazione della materia del contendere.

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