Ruoli estinti se manca la risposta degli enti creditori
pI l contribuente può presentare al concessionario la domanda per la sospensione della riscossione dei ruoli ritenuti estinti per prescrizione o decadenza. Il concessionario la gira agli enti creditori che perdono il diritto all’incasso in caso di omessa risposta nei successivi 220 giorni. In questo caso il contribuente non può dedurre tale vizio nel ricorso, perché l’estinzione è successiva all’impugnazione, ma deve richiedere la cessazione della materia del contendere. Così si è espressa la Ctr Lombardia 805/ 20/ 2017 ( presidente Zevola, relatore Noschese).
Una contribuente non paga la tassa auto del 2007 e l’Irpef del 2006 e 2007. Il 9 gennaio 2015 il concessionario le notifica la comunicazione preventiva di iscrizione ipoteca- ria. Il 10 marzo 2015 la contribuente si attiva contestualmente su due fronti. eI n via amministrativa. gamento. L’Irpef, invece, è stata chiesta il 25 ottobre 2012, rispetto al termine ultimo del 31 dicembre 2010. r In via giurisdizionale. La contribuente presenta ricorso contro la comunicazione e i ruoli, eccependo esclusivamente vizi formali.
Il 2 dicembre 2015 la Ctp rigetta il ricorso e il 4 luglio 2016 la contribuente i mpugna la sentenza per i vizi originariamente dedotti, evidenziando altresì l’avvenuta estinzione del debito tributario dal momento che si è perfezionato l’intero iter procedimentale.
Il 10 gennaio 2017 la contribuente presenta istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, perché il termine è spirato e gli enti creditori non si sono fatti vivi.
Il 20 gennaio 2017 la Ctr annulla la pretesa tributaria alla luce dell’istanza prodotta in via amministrativa il 10 marzo 2015, con le seguenti motivazioni: 1 la domanda della contribuente al concessionario è tempestiva e regolarmente presentata; 1 sono passati oltre 220 giorni da quando è stata presentata l’istanza e gli enti non hanno fornito alcuna risposta; 1 il concessionario non ha più sostenuto in udienza l’omessa ricezione della domanda che aveva, invece, sostenuto resistendo il 3 ottobre 2016.
In conclusione le norme estintive possono essere successive (jus superveniens) o antecedenti alla presentazione del ricorso. Nel secondo caso, bisogna distinguere se la condizione dell’estinzione si avvera prima dell’impugnazione e, allora, si deduce nel ricorso. Oppure dopo e, allora, si deduce con apposita richiesta di cessazione della materia del contendere.