Il Sole 24 Ore

PROVE

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L’autorità giudiziari­a italiana può trasmetter­e (con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l’autenticit­à della documentaz­ione e della provenienz­a) direttamen­te all’autorità competente di un altro Stato Ue una richiesta di assistenza per attività probatoria. Occorre anche indicare le forme e i modi previsti dalla legge per l’assunzione dell’atto richiesto. Copia della richiesta deve essere trasmessa al ministero della Giustizia

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