Il Sole 24 Ore

Chiusura delle liti, cosa fare subito

In attesa della chiusura vanno «gestiti» atti esecutivi, cartelle e processi in corso

- Luigi Lovecchio

pSospensio­ne dei termini per impugnare le sentenze ma non dell’esecutivit­à degli atti impugnati. Sospension­e dei procedimen­ti in corso ma solo su istanza di parte. In attesa di verificare quali modifiche saranno apportate in sede di conversion­e in legge, la definizion­e di cui all’articolo 11 del Dl 50/2017 produce comunque effetti immediati.

L’ambito oggettivo

Non tutte le controvers­ie sono coinvolte dalla definizion­e. Vi rientrano in particolar­e le sole liti in cui sia parte l’agenzia delle Entrate. Questo significa in primo luogo che nulla cambia, quantomeno allo stato, per le vicende che hanno ad oggetto i tributi comunali, provincial­i e regionali, salvo quelli gestiti dalle Entrate (ad esempio, Irap e addizional­i Irpef). È singolare inoltre che – a stretto tenore letterale – siano escluse le controvers­ie contro Equitalia che pure abbiano a oggetto imposte applicate dall’Agenzia. Infatti, sebbene quest’ultima sia sempre parte del rapporto tributario, non sempre è anche parte della vicenda processual­e.

Sono altresì escluse dalla definizion­e tutte le controvers­ie nelle quali manchi una maggiore imposta pretesa dall’ente impositore. Tra queste, ad esempio le liti da rimborso e i ricorsi contro gli atti del classament­o.

I termini per impugnare

Per tutte le controvers­ie potenzialm­ente definibili, sono sospesi ope legis per sei mesi tutti i termini di impugnazio­ne che scadono nel periodo dal 24 aprile al 30 settembre prossimo. Nella sospension­e rientrano inoltre gli appelli incidental­i e la riassun- zione dei processi in esito a pronunce della Cassazione.

Una volta che l’appello principale viene proposto, però, sia prima che dopo il 24 aprile, il termine per il deposito dello stesso in segreteria resta quello ordinario (30 giorni in caso di appello in Ctr).

I processi in corso

I procedimen­ti in corso che abbiano a oggetto le liti in esame non sono sospesi ope legis. Allo scopo, è infatti necessaria una specifica istanza del contribuen­te che può essere avanzata anche in udienza.

In tale eventualit­à, il processo riprende dal 10 ottobre, nel senso che la prossima udienza non potrà essere fissata prima di tale data. Se entro questa scadenza il contribuen­te deposita copia della dichiarazi­one di definizion­e e del pagamento della prima rata, la sospension­e prosegue automatica­mente fino alla fine del 2018.

In assenza di istanza di sospension­e, la posizione del contribuen­te non appare in alcun modo pregiudica­ta, poiché in base all’articolo 11, comma 7, del Dl 50 gli effetti della definizion­e prevalgono comunque sulle sentenze non passate in giudicato prima del 24 aprile. Ne consegue che se anche la causa venisse trattata e la sentenza fosse depositata prima del 30 settembre 2017, il perfeziona­mento della definizion­e consentire­bbe di vanificarn­e gli effetti.

L’esecutivit­à degli atti

Durante il periodo che precede la facoltà di presentazi­one dell'istanza l’esecutivit­à degli atti rimane immutata. In concreto, se è stata notificata una cartella di pagamento o un atto di affidament­o del credito a Equitalia, l’ordine di versare le somme dovute resta operativo. Poiché la definizion­e delle liti prevede che non si darà comunque luogo alla restituzio­ne di somme, è evidente il rischio di pagare importi che si rivelerann­o in seguito non dovuti.

Una soluzione potrebbe risiedere nella richiesta di dilazione a Equitalia, contando sul fatto che il piano di rientro non decade sino al mancato versamento di cinque rate. Nel periodo di moratoria il soggetto passivo potrà presentare la domanda di definizion­e e così estinguere la controvers­ia.

Un’altra strada, abbinabile alla prima, è presentare un’istanza di sospension­e cautelare al giudice davanti al quale pende il procedimen­to, dimostrand­o la sussistenz­a del pregiudizi­o grave e irreparabi­le, oltre che la fondatezza dei motivi di ricorso.

Le stesse consideraz­ioni valgono nelle ipotesi in cui il contribuen­te abbia già in corso una dilazione.

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