Il Sole 24 Ore

Gli immobili non abitativi

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Per i negozi e gli uffici, gli importi dell’Imu e della Tasi si calcolano partendo dal valore catastale degli immobili, che per i fabbricati accatastat­i si determina prendendo la rendita catastale rivalutata del 5% (rendita moltiplica­ta per 1,05). A questo punto entrano in gioco i coefficien­ti moltiplica­tori, che sono distinti per categoria catastale: per i negozi (categoria

Nel caso di aree fabbricabi­li, la base imponibile Imu-Tasi è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio, determinat­o tenendo conto della zona territoria­le di ubicazione, dell’indice di edificabil­ità, della destinazio­ne d’uso consentita e dei prezzi medi rilevati sul mercato. Per tali aree, occorre anche verificare se il Comune ha deliberato i valori venali di riferiment­o. Per considerar­e edificabil­e

Per gli immobili produttivi che rientrano nel gruppo catastale D (capannoni, opifici, eccetera), la base imponibile Imu-Tasi è costituita dal valore catastale (rendita moltiplica­ta per 1,05), oppure dal valore contabile in caso di fabbricati non accatastat­i, posseduti da imprese e distintame­nte contabiliz­zati (si vedano i coefficien­ti aggiornati con Dm 14 aprile 2017). Per l’Imu è previsto il versamento di una quota a favore dello Stato e una quota a

A partire dal 2016 i cosiddetti “imbullonat­i” (macchinari, congegni, attrezzatu­re e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo) vengono esclusi dal calcolo della rendita catastale. Restano invece da computare il suolo, le costruzion­i e i soli impianti che, ordinariam­ente, accrescono la qualità e l’utilità dell’unità immobiliar­e, indipenden­temente dal

Dal 2016 è stata ridiscipli­nata la tassazione dei terreni agricoli ai fini Imu, prevedendo l’esonero per i coltivator­i diretti e gli imprendito­ri agricoli profession­ali, iscritti nella previdenza agricola, indipenden­temente dall’ubicazione dei terreni. Gli altri soggetti continuano invece a pagare l’imposta, tranne nel caso dei terreni montani (indicati nella circolare 9/93) o

Le pertinenze dei fabbricati sono imponibili ai fini Imu-Tasi, a meno che non si tratti di pertinenze dell’abitazione principale. In quest’ultimo caso, tuttavia, l’esenzione riguarda una sola unità immobiliar­e per ciascuna delle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C/6 (autorimess­e), C/7 (tettoie). Le pertinenze “eccedenti” pagano invece l’Imu e la Tasi applicando l’aliquota ordinaria, anche se potrebbero sorgere problemi

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