Gli immobili non abitativi
Per i negozi e gli uffici, gli importi dell’Imu e della Tasi si calcolano partendo dal valore catastale degli immobili, che per i fabbricati accatastati si determina prendendo la rendita catastale rivalutata del 5% (rendita moltiplicata per 1,05). A questo punto entrano in gioco i coefficienti moltiplicatori, che sono distinti per categoria catastale: per i negozi (categoria
Nel caso di aree fabbricabili, la base imponibile Imu-Tasi è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio, determinato tenendo conto della zona territoriale di ubicazione, dell’indice di edificabilità, della destinazione d’uso consentita e dei prezzi medi rilevati sul mercato. Per tali aree, occorre anche verificare se il Comune ha deliberato i valori venali di riferimento. Per considerare edificabile
Per gli immobili produttivi che rientrano nel gruppo catastale D (capannoni, opifici, eccetera), la base imponibile Imu-Tasi è costituita dal valore catastale (rendita moltiplicata per 1,05), oppure dal valore contabile in caso di fabbricati non accatastati, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati (si vedano i coefficienti aggiornati con Dm 14 aprile 2017). Per l’Imu è previsto il versamento di una quota a favore dello Stato e una quota a
A partire dal 2016 i cosiddetti “imbullonati” (macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo) vengono esclusi dal calcolo della rendita catastale. Restano invece da computare il suolo, le costruzioni e i soli impianti che, ordinariamente, accrescono la qualità e l’utilità dell’unità immobiliare, indipendentemente dal
Dal 2016 è stata ridisciplinata la tassazione dei terreni agricoli ai fini Imu, prevedendo l’esonero per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dall’ubicazione dei terreni. Gli altri soggetti continuano invece a pagare l’imposta, tranne nel caso dei terreni montani (indicati nella circolare 9/93) o
Le pertinenze dei fabbricati sono imponibili ai fini Imu-Tasi, a meno che non si tratti di pertinenze dell’abitazione principale. In quest’ultimo caso, tuttavia, l’esenzione riguarda una sola unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C/6 (autorimesse), C/7 (tettoie). Le pertinenze “eccedenti” pagano invece l’Imu e la Tasi applicando l’aliquota ordinaria, anche se potrebbero sorgere problemi