SENZA L’AVVISO DI VARIAZIONE NON C’È SANZIONE PER L’IMU
Sono proprietario di un terreno, adiacente alla prima casa, che catastalmente risultava “bosco alto”. Il Comune, senza avvisare, nel 2004 ha deliberato la trasformazione in terreno edificabile, e adesso mi chiede il pagamento dell’Ici–Imu dal 2010, con relative sanzioni e interessi. Può farlo? E io, contribuente, non ho diritto di essere informato su quanto – a mia insaputa – è stato deliberato dal Comune circa la mia proprietà? Potrei capire la richiesta di quanto dovuto per Ici–Imu, ma non di sanzioni e interessi, visto che non ero a conoscenza della variazione catastale.
F.C. – MILANO
L’articolo 21, comma 15, della legge 449/1997 è stato modificato dall’articolo 15, comma 2, del Dl 78/2009. In seguito ai mutamenti legislativi introdotti, sono stati pubblicati il irovvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010 e la circolare 8/E del 2 marzo 2011. La disposizione di legge e i provvedimenti di prassi stabiliscono che, in caso di somme liquidate con la procedura del pignoramento presso terzi, questi ultimi debbano operare la ritenuta d’acconto del 20% dell’Irpef dovuta da parte del creditore pignoratizio, ex articoli 23 e seguenti del Dpr 600/1973, purchè siano verificate le seguenti condizioni: – il credito per il quale è stato ottenuto il pignoramento riguarda somme per cui è previsto l’obbligo di operare la ritenuta d’acconto; – il creditore pignoratizio è soggetto d’imposta Irpef; – il terzo pignorato riveste la qualifica di sostituto d’imposta. Entrando nel merito del quesito, l’Inps è senza dubbio sostituto d’imposta e il creditore pignoratizio è soggetto d’imposta in Italia. Pertanto, rimane da chiarire la natura del credito per il quale è stato chiesto ed ottenuto il pignoramento: se si trattasse di crediti per prestazioni professionali o di somme per le quali le disposizioni fiscali prevedono l’applicazione di una ritenuta, il comportamento dell’Istituto sarebbe corretto; se, invece, si trattasse di crediti diversi, ad esempio per canoni di locazione non pagati, la ritenuta non sarebbe dovuta. La circolare 8/E del 2 marzo 2011 precisa che l’obbligo di applicare la ritenuta d’acconto alle somme oggetto del pignoramento di cui all’articolo 1, primo comma, del provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010 corrisponde all’esigenza che il terzo pignorato non sia tenuto a svolgere indagini per verificare che le somme pignorate siano o meno soggette a ritenuta, in quanto è onere del creditore procedente dimostrare la natura del credito. Infatti, «il terzo erogatore non effettua la ritenuta se è a conoscenza che il credito è riferibile a somme o valori diversi da quelli assoggettabili a ritenuta alla fonte» (articolo 1, secondo comma). Pertanto, il creditore procedente, all’atto della trasmissione della documentazione al terzo pignorato, è tenuto a esplicitare chiaramente la natura del credito (sebbene risultante dagli atti processuali), con la precisazione che lo stesso non è soggetto a ritenuta d’acconto, tanto più se il terzo è un ente pubblico con organizzazione burocratica complessa.
A cura di Alberto Tacchino