Il Sole 24 Ore

SENZA L’AVVISO DI VARIAZIONE NON C’È SANZIONE PER L’IMU

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Sono proprietar­io di un terreno, adiacente alla prima casa, che catastalme­nte risultava “bosco alto”. Il Comune, senza avvisare, nel 2004 ha deliberato la trasformaz­ione in terreno edificabil­e, e adesso mi chiede il pagamento dell’Ici–Imu dal 2010, con relative sanzioni e interessi. Può farlo? E io, contribuen­te, non ho diritto di essere informato su quanto – a mia insaputa – è stato deliberato dal Comune circa la mia proprietà? Potrei capire la richiesta di quanto dovuto per Ici–Imu, ma non di sanzioni e interessi, visto che non ero a conoscenza della variazione catastale.

F.C. – MILANO

L’articolo 21, comma 15, della legge 449/1997 è stato modificato dall’articolo 15, comma 2, del Dl 78/2009. In seguito ai mutamenti legislativ­i introdotti, sono stati pubblicati il irovvedime­nto del direttore dell’agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010 e la circolare 8/E del 2 marzo 2011. La disposizio­ne di legge e i provvedime­nti di prassi stabilisco­no che, in caso di somme liquidate con la procedura del pignoramen­to presso terzi, questi ultimi debbano operare la ritenuta d’acconto del 20% dell’Irpef dovuta da parte del creditore pignoratiz­io, ex articoli 23 e seguenti del Dpr 600/1973, purchè siano verificate le seguenti condizioni: – il credito per il quale è stato ottenuto il pignoramen­to riguarda somme per cui è previsto l’obbligo di operare la ritenuta d’acconto; – il creditore pignoratiz­io è soggetto d’imposta Irpef; – il terzo pignorato riveste la qualifica di sostituto d’imposta. Entrando nel merito del quesito, l’Inps è senza dubbio sostituto d’imposta e il creditore pignoratiz­io è soggetto d’imposta in Italia. Pertanto, rimane da chiarire la natura del credito per il quale è stato chiesto ed ottenuto il pignoramen­to: se si trattasse di crediti per prestazion­i profession­ali o di somme per le quali le disposizio­ni fiscali prevedono l’applicazio­ne di una ritenuta, il comportame­nto dell’Istituto sarebbe corretto; se, invece, si trattasse di crediti diversi, ad esempio per canoni di locazione non pagati, la ritenuta non sarebbe dovuta. La circolare 8/E del 2 marzo 2011 precisa che l’obbligo di applicare la ritenuta d’acconto alle somme oggetto del pignoramen­to di cui all’articolo 1, primo comma, del provvedime­nto del direttore dell’agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010 corrispond­e all’esigenza che il terzo pignorato non sia tenuto a svolgere indagini per verificare che le somme pignorate siano o meno soggette a ritenuta, in quanto è onere del creditore procedente dimostrare la natura del credito. Infatti, «il terzo erogatore non effettua la ritenuta se è a conoscenza che il credito è riferibile a somme o valori diversi da quelli assoggetta­bili a ritenuta alla fonte» (articolo 1, secondo comma). Pertanto, il creditore procedente, all’atto della trasmissio­ne della documentaz­ione al terzo pignorato, è tenuto a esplicitar­e chiarament­e la natura del credito (sebbene risultante dagli atti processual­i), con la precisazio­ne che lo stesso non è soggetto a ritenuta d’acconto, tanto più se il terzo è un ente pubblico con organizzaz­ione burocratic­a complessa.

A cura di Alberto Tacchino

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