Deducibili le perdite generate nel 2017
Per chi vuole passare nel 2019 al regime forfettario, che fine fanno le perdite d’impresa generate nel 2017 mentre si era nel regime semplificato per cassa, per la quota eccedente il reddito imponibile di tale esercizio? Il tema è delicato. L’articolo 1, comma 26, della legge 145/18 permette di riesumarle con utilizzo in abbattimento del reddito d’impresa in misura non superiore al 40% per gli anni 2018-19 e al 60% nel 2020. Ora il punto è il seguente: può essere qualificato come reddito d’impresa quello prodotto in regime forfettario? L’articolo 1, comma 68, della legge 190/2014 permette al soggetto forfettario di utilizzare le perdite generate prima dell’accesso a tale regime, citando, quale regola per eseguire l’abbattimento, «la regola ordinaria del Tuir». Ora la regola ordinaria è quella fissata con il comma 26, quindi non si vedono ostacoli a dire che le perdite del 2017, eccedenti il reddito complessivo, sono utilizzabili per ridurre il reddito forfettario. Del resto le istruzioni alla compilazione del quadro LM prevedono che:
1) si determina il reddito applicando il coefficiente di redditività;
2) si sottraggono i contributi previdenziali;
3) si sottraggono ulteriormente le perdite pregresse. Quindi è logico ritenere che al reddito forfettario siano sottraibili le perdite eccedenti del 2017, fino a concorrenza, nel 2019, del 40% di tale reddito.