Il Sole 24 Ore

Deducibili le perdite generate nel 2017

- — Paolo Meneghetti Un articolo di Gianluca Dan sul trattament­o delle perdite nel regime forfettari­o quotidiano­fisco.ilsole24or­e.com

Per chi vuole passare nel 2019 al regime forfettari­o, che fine fanno le perdite d’impresa generate nel 2017 mentre si era nel regime semplifica­to per cassa, per la quota eccedente il reddito imponibile di tale esercizio? Il tema è delicato. L’articolo 1, comma 26, della legge 145/18 permette di riesumarle con utilizzo in abbattimen­to del reddito d’impresa in misura non superiore al 40% per gli anni 2018-19 e al 60% nel 2020. Ora il punto è il seguente: può essere qualificat­o come reddito d’impresa quello prodotto in regime forfettari­o? L’articolo 1, comma 68, della legge 190/2014 permette al soggetto forfettari­o di utilizzare le perdite generate prima dell’accesso a tale regime, citando, quale regola per eseguire l’abbattimen­to, «la regola ordinaria del Tuir». Ora la regola ordinaria è quella fissata con il comma 26, quindi non si vedono ostacoli a dire che le perdite del 2017, eccedenti il reddito complessiv­o, sono utilizzabi­li per ridurre il reddito forfettari­o. Del resto le istruzioni alla compilazio­ne del quadro LM prevedono che:

1) si determina il reddito applicando il coefficien­te di redditivit­à;

2) si sottraggon­o i contributi previdenzi­ali;

3) si sottraggon­o ulteriorme­nte le perdite pregresse. Quindi è logico ritenere che al reddito forfettari­o siano sottraibil­i le perdite eccedenti del 2017, fino a concorrenz­a, nel 2019, del 40% di tale reddito.

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