Nei contratti continuati e periodici subentro del curatore meno costoso
Dovrà pagare integralmente solo le prestazioni e i servizi successivi alla liquidazione Per i crediti sorti prima della procedura si seguono le regole concorsuali
Il nuovo Codice sulle crisi d’impresa interviene anche sulla sorte dei contratti pendenti ribaltando il principio generale che, attualmente e fino all’entrata in vigore della riforma (diciotto mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale), regolerà l’ipotesi del subingresso del curatore nei contratti ad esecuzione continuata e periodica, in caso di liquidazione giudiziale.
Si tratta di contratti che, nella pratica, rivestono grandissima importanza, se è vero che appartengono a questo genere di contratti ad esempio tutti i contratti di somministrazione, di consumo o d’uso che siano (secondo che delle cose somministrate venga trasferita la proprietà o solo il godimento), i contratti di locazione, mobiliare o immobiliare, di lavoro, di mandato, di conto corrente.
In relazione a tali contratti la riforma introduce un vero e proprio ribaltamento del principio generale che regola l’ipotesi del subingresso del curatore.
Le regole attuali
Attualmente, tale principio è contenuto nell’articolo 74 della legge fallimentare, il quale prevede che, se subentra nel contratto, il curatore deve pagare integralmente il prezzo non solo delle prestazioni rese e dei servizi erogati successivamente al fallimento (il che è ovvio, perché tali prestazioni e servizi generano crediti nei confronti della massa, come tali prededucibili), ma anche delle prestazioni rese e dei servizi erogati prima; e questo, indipendentemente dall’oggetto delle prestazioni (che sia costituito da “consegne” o da “servizi”).
La tipologia di subentro
In realtà, una parte della dottrina e della giurisprudenza distingue fra contratti nei quali il curatore subentri ex lege (ad esempio la locazione immobiliare) e contratti nei quali il subingresso costituisca il frutto di una libera scelta (ad esempio la somministrazione), nel senso che solo nelle ipotesi di subingresso facoltativo sorgerebbe l’obbligo di pagamento integrale anche dei crediti anteriori al fallimento; ma rimane il fatto che questo è il principio generale fissato dall’articolo 74 della legge fallimentare, aldilà di una sua interpretazione più o meno restrittiva.
Il ribaltamento
Ora la riforma prevede invece il contrario: l’articolo 179 del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza stabilisce che, subentrando in un contratto ad esecuzione continuata o periodica, il curatore dovrà pagare integralmente solo il prezzo delle prestazioni rese o dei servizi erogati dopo l’apertura della procedura. Il che significa che i crediti derivanti da prestazioni rese o da servizi erogati prima andranno qualificati, viceversa, quali crediti concorsuali, vale a dire quali crediti da pagare secondo le regole del concorso.
La relazione illustrativa non spiega le ragioni di questo ribaltamento, che però tutto sommato appare coerente rispetto alla finalità della liquidazione giudiziale, che nella prospettiva della riforma dovrebbe assumere sempre più il carattere di procedura destinata appunto alla pura e semplice liquidazione dell’impresa (come lascia intendere la sua stessa denominazione), fuori da finalità conservative e di continuità (che rimarranno a loro volta di pertinenza delle varie forme di concordato).
L’unica vera giustificazione del trattamento di favore riservato ai crediti sorti dai contratti ad esecuzione continuata o periodica, infatti, poteva risiedere nella funzionalità di tali contratti rispetto alla prosecuzione dell’attività aziendale; ed è allora forse poco sorprendente che al venir meno di questa prospettiva corrisponda il venir meno anche di quel trattamento di favore quale principio generale.