L’adesione al Pvc non implica lo scomputo della sanzione
Un processo verbale di constatazione è stato notificato entro il 24 ottobre 2018, con rilievi in ordine a false fatturazioni. A novembre 2018 viene notificato il relativo avviso di accertamento ai fini Iva, Irap e Ires. Contestualmente viene notificato anche un atto di contestazione, con la sanzione prevista dall’articolo 8, comma 2, del Dl 16/2012. Si chiede conferma che la definizione del Pvc determini la decadenza anche dell’atto di contestazione conseguente, benché tale tipologia di atto non rientri tra quelli definibili secondo il Dl 119/2018. Qualora il contribuente avesse prudenzialmente optato per il pagamento nei 60 giorni delle sole sanzioni irrogate con l’atto di contestazione, potrebbe scomputare tale versamento dalle somme dovute per la definizione del Pvc, ovvero chiedere il rimborso di tali somme, versate solo per impedire la definizione dell’atto di contestazione e la decadenza da qualsiasi azione di tutela successiva?
Per contestualità delle sanzioni in base all’articolo 17, comma 1, del Dlgs 472/97, che ne comporta la non applicazione in caso di adesione al Pvc, deve intendersi l’irrogazione con lo stesso avviso di accertamento riguardante il tributo e non un atto di contestazione autonomo. Peraltro, lo stesso articolo 8, comma 2, del Dl 16/2012, ai fini della riduzione della sanzione, richiama il solo articolo 16, comma 3, del Dlgs 472/97 e non l’articolo 17 a cui fa riferimento l’articolo 1 del Dl 119/2018. Per questo, si ritiene che la definizione del Pvc non determini il venir meno della sanzione prevista dall’articolo 8, comma 2, Dl 16/2012; di conseguenza, le somme versate non sarebbero scomputabili dal dovuto a titolo di definizione agevolata.