Il Sole 24 Ore

L’adesione al Pvc non implica lo scomputo della sanzione

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Un processo verbale di constatazi­one è stato notificato entro il 24 ottobre 2018, con rilievi in ordine a false fatturazio­ni. A novembre 2018 viene notificato il relativo avviso di accertamen­to ai fini Iva, Irap e Ires. Contestual­mente viene notificato anche un atto di contestazi­one, con la sanzione prevista dall’articolo 8, comma 2, del Dl 16/2012. Si chiede conferma che la definizion­e del Pvc determini la decadenza anche dell’atto di contestazi­one conseguent­e, benché tale tipologia di atto non rientri tra quelli definibili secondo il Dl 119/2018. Qualora il contribuen­te avesse prudenzial­mente optato per il pagamento nei 60 giorni delle sole sanzioni irrogate con l’atto di contestazi­one, potrebbe scomputare tale versamento dalle somme dovute per la definizion­e del Pvc, ovvero chiedere il rimborso di tali somme, versate solo per impedire la definizion­e dell’atto di contestazi­one e la decadenza da qualsiasi azione di tutela successiva?

Per contestual­ità delle sanzioni in base all’articolo 17, comma 1, del Dlgs 472/97, che ne comporta la non applicazio­ne in caso di adesione al Pvc, deve intendersi l’irrogazion­e con lo stesso avviso di accertamen­to riguardant­e il tributo e non un atto di contestazi­one autonomo. Peraltro, lo stesso articolo 8, comma 2, del Dl 16/2012, ai fini della riduzione della sanzione, richiama il solo articolo 16, comma 3, del Dlgs 472/97 e non l’articolo 17 a cui fa riferiment­o l’articolo 1 del Dl 119/2018. Per questo, si ritiene che la definizion­e del Pvc non determini il venir meno della sanzione prevista dall’articolo 8, comma 2, Dl 16/2012; di conseguenz­a, le somme versate non sarebbero scomputabi­li dal dovuto a titolo di definizion­e agevolata.

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