Acquisti in «reverse» interno con autofattura in Xml
La contabilizzazione della fattura in reverse charge dovrà avvenire come in passato, ovvero con la registrazione ex articoli 23 e 25 del Dpr 633/72. Tuttavia, tenuto conto che la fattura ricevuta ha formato elettronico, in luogo dell’integrazione dovrà provvedersi alla predisposizione di un’autofattura da allegare al file ricevuto, oppure inoltrarlo al Sistema di interscambio (Sdi). È corretto?
La risposta è affermativa. Per gli acquisti in reverse charge interno, per i quali l’operatore Iva italiano riceve una fattura elettronica che riporta la natura “N6” (regime di inversione contabile), dovrebbe essere effettuata un’integrazione della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite. Considerando l’impossibilità di effettuare questa integrazione nel documento elettronico ricevuto dallo Sdi, di per sé non modificabile e, quindi, non integrabile, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che questa integrazione possa essere effettuata predisponendo un’autofattura (che contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l’identificativo Iva dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente) da allegare al file della fattura passiva ricevuta in Xml dal prestatore/cessionario tramite lo Sdi, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa (circolare 13/E/2018, risposta 3.1). Quest’autofattura elettronica, in formato Xml, dovrà riportare nel campo «TipoDocumento» il codice “TD1” relativo alle fatture e non il codice “TD20” dedicato alle autofatture (risposte 1.8 e 2.4 delle Entrate all’evento del Cndcec del 15 gennaio 2019 e risposta a Telefisco 2019): quindi, viene impropriamente chiamata “autofattura”.
L’agenzia delle Entrate ha anche sostenuto che questa fattura in formato Xml potrà essere inviata allo Sdi, ai fini dell’eventuale conservazione elettronica offerta dall’agenzia delle Entrate, nel caso in cui si sia effettuata l’opzione (risposta delle Entrate al Sole 24 Ore del 12 novembre 2018 e Faq 36).
Questo invio allo Sdi è solo facoltativo, ma si consiglia di non farlo, perché così facendo verrebbero caricate due fatture nel Sistema: una da parte del prestatore/cedente e una da parte del committente/cessionario. L’operazione, quindi, verrebbe registrata due volte dallo Sistema di interscambio, sia relativamente al ciclo attivo, sia per quello passivo (si veda la dispensa a Telefisco 2019, Il Sole 24 Ore del 1° febbraio 2019 e il comunicato stampa di Assosoftware del 14 gennaio 2019).