Il Sole 24 Ore

Acquisti in «reverse» interno con autofattur­a in Xml

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La contabiliz­zazione della fattura in reverse charge dovrà avvenire come in passato, ovvero con la registrazi­one ex articoli 23 e 25 del Dpr 633/72. Tuttavia, tenuto conto che la fattura ricevuta ha formato elettronic­o, in luogo dell’integrazio­ne dovrà provveders­i alla predisposi­zione di un’autofattur­a da allegare al file ricevuto, oppure inoltrarlo al Sistema di interscamb­io (Sdi). È corretto?

La risposta è affermativ­a. Per gli acquisti in reverse charge interno, per i quali l’operatore Iva italiano riceve una fattura elettronic­a che riporta la natura “N6” (regime di inversione contabile), dovrebbe essere effettuata un’integrazio­ne della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguent­e registrazi­one della stessa sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite. Consideran­do l’impossibil­ità di effettuare questa integrazio­ne nel documento elettronic­o ricevuto dallo Sdi, di per sé non modificabi­le e, quindi, non integrabil­e, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che questa integrazio­ne possa essere effettuata predispone­ndo un’autofattur­a (che contiene i dati tipici di una fattura e, in particolar­e, l’identifica­tivo Iva dell’operatore che effettua l’integrazio­ne sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionari­o/committent­e) da allegare al file della fattura passiva ricevuta in Xml dal prestatore/cessionari­o tramite lo Sdi, contenente sia i dati necessari per l’integrazio­ne sia gli estremi della stessa (circolare 13/E/2018, risposta 3.1). Quest’autofattur­a elettronic­a, in formato Xml, dovrà riportare nel campo «TipoDocume­nto» il codice “TD1” relativo alle fatture e non il codice “TD20” dedicato alle autofattur­e (risposte 1.8 e 2.4 delle Entrate all’evento del Cndcec del 15 gennaio 2019 e risposta a Telefisco 2019): quindi, viene impropriam­ente chiamata “autofattur­a”.

L’agenzia delle Entrate ha anche sostenuto che questa fattura in formato Xml potrà essere inviata allo Sdi, ai fini dell’eventuale conservazi­one elettronic­a offerta dall’agenzia delle Entrate, nel caso in cui si sia effettuata l’opzione (risposta delle Entrate al Sole 24 Ore del 12 novembre 2018 e Faq 36).

Questo invio allo Sdi è solo facoltativ­o, ma si consiglia di non farlo, perché così facendo verrebbero caricate due fatture nel Sistema: una da parte del prestatore/cedente e una da parte del committent­e/cessionari­o. L’operazione, quindi, verrebbe registrata due volte dallo Sistema di interscamb­io, sia relativame­nte al ciclo attivo, sia per quello passivo (si veda la dispensa a Telefisco 2019, Il Sole 24 Ore del 1° febbraio 2019 e il comunicato stampa di Assosoftwa­re del 14 gennaio 2019).

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