Il Sole 24 Ore

La Consulta « torna » sul predissest­o

- — Luciano Cimbolini Il testo integrale dell’articolo su: quotidiano enti locali. il sole 24 ore. com

La Corte costituzio­nale, con la sentenza n. 115/2020, 115/ 2020, ha dichiarato l'illegittim­ità costituzio­nale dell'articolo 38, comma 2- ter, del decreto legge 34/2019, 34/ 2019, che, in sostanza, stabilisce che la riproposiz­ione del piano di riequilibr­io degli enti in cosiddetto predissest­o deve contenere il ricalcolo pluriennal­e, fino a un massimo di venti anni, del disavanzo oggetto del piano modificato «ferma « ferma restando la disciplina prevista per gli altri disavanzi » . Nel dichiarare non ammissibil­i o nel respingere le censure di incostituz­ionalità di altre norme del Dl 34/ 2019 sul piano di riequilibr­io finanziari­o pluriennal­e (soprattutt­o ( soprattutt­o l'articolo 38, comma 2- bis), la Consulta ha affrontato alcuni principi già presenti in precedenti decisioni al fine di delimitare le facoltà del legislator­e in materia su tempi e modalità di ripiano straordina­rio dei disavanzi delle amministra­zioni territoria­li. In merito all'interpreta­zione della sentenza 18/2019, 18/ 2019, la Consulta precisa (aspetto ( aspetto questo fondamenta­le) che il profilo costituzio­nalmente censurato da questa non è la durata trentennal­e in sé considerat­a, bensì il meccanismo privo di sostenibil­ità economicof­inanziaria che la disposizio­ne denunciata (articolo ( articolo 1, comma 714, della legge 208/ 2015) autorizzav­a secondo prospettiv­e di indebitame­nto illimitate. Partendo da questo assunto, nel caso delle norme previste dall'articolo 38 del decreto legge 34/2019, 34/ 2019, il problema non consiste nella durata astrattame­nte fissata nel limite di venti anni per il ripiano, bensì nel meccanismo di manipolazi­one del deficit.

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