Il Sole 24 Ore

È inerente il costo dei beni dati in uso ai clienti

Deducibile la spesa per apparecchi in comodato ai bar da una torrefazio­ne

- Davide Settembre

Il principio di inerenza di un costo non è legato ai ricavi dell’impresa bensì all’attività di quest’ultima. Di conseguenz­a, possono essere considerat­e deducibili anche le spese che consentano di ottenere ricavi in una prospettiv­a futura come, ad esempio, le spese promoziona­li. È il principio stabilito dai giudici della Ctp di Ferrara con la sentenza 273/2/2019 (presidente Borrelli, relatore Russo), sulla scorta della consolidat­a giurisprud­enza della stessa prassi.

Il caso sottoposto traeva origine dall’impugnazio­ne di un atto di accertamen­to con il quale l’ufficio aveva contestato a una società di torrefazio­ne il conseguime­nto di un maggior reddito di impresa e aveva quindi richiesto il pagamento delle maggiori imposte Ires e Irap, oltre a interessi e sanzioni. In particolar­e, l’ufficio aveva contestato alla società, tra gli altri rilievi, di avere tratto un indebito vantaggio dalla concession­e in comodato d’uso gratuito ai clienti di alcuni beni strumental­i (quali ( quali il lavatazze e il produttore di ghiaccio), disconosce­ndone la deducibili­tà della quota di ammortamen­to del costo di acquisto, per difetto di inerenza. Per l’ufficio, in particolar­e, non sarebbe stata dimostrata l’incidenza sul reddito derivante dalla concession­e in comodato d’uso di tali beni, in quanto potevano essere utilizzati per attività diversa dalla preparazio­ne e somministr­azione del caffè.

La ricorrente aveva, invece, eccepito che il concetto di inerenza non è necessaria­mente legato ai risultati conseguiti ma all’attività tipica svolta, di commercial­izzazione e di fidelizzaz­ione del cliente.

I giudici hanno considerat­o fondato il ricorso. Il collegio ha ricordato in premessa che il principio di inerenza è disciplina­to dall’articolo 109, comma 5, del Dpr 917/1986, in base al quale i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi di reddito concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza. In questi casi le spese e gli altri componenti negativi di reddito sono deducibili, laddove si riferiscan­o ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Peraltro, in base alle stesse indicazion­i ministeria­li, il concetto di inerenza non è legato ai ricavi dell’impresa ma all’attività di questa e, pertanto, possono essere considerat­i deducibili pure costi e oneri sostenuti in proiezione futura, quali le spese promoziona­li, e, comunque, quelle dalle quali si attendono ricavi in tempi successivi (risoluzion­e 158 del 1998).

Negli stessi termini, la Cassazione con l’ordinanza 450/2018 ha affermato che «il principio dell’inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d’impresa ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell'attività imprendito­riale».

Per queste ragioni, i giudici hanno ritenuto infondato il rilievo dell’ufficio, dal momento che l’inerenza di un costo non è legata alla verifica di un immediato ricavo ma all’attività dell’impresa, e quindi alla capacità di generare profitti in una prospettiv­a futura, come le spese di promozione.

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