È inerente il costo dei beni dati in uso ai clienti
Deducibile la spesa per apparecchi in comodato ai bar da una torrefazione
Il principio di inerenza di un costo non è legato ai ricavi dell’impresa bensì all’attività di quest’ultima. Di conseguenza, possono essere considerate deducibili anche le spese che consentano di ottenere ricavi in una prospettiva futura come, ad esempio, le spese promozionali. È il principio stabilito dai giudici della Ctp di Ferrara con la sentenza 273/2/2019 (presidente Borrelli, relatore Russo), sulla scorta della consolidata giurisprudenza della stessa prassi.
Il caso sottoposto traeva origine dall’impugnazione di un atto di accertamento con il quale l’ufficio aveva contestato a una società di torrefazione il conseguimento di un maggior reddito di impresa e aveva quindi richiesto il pagamento delle maggiori imposte Ires e Irap, oltre a interessi e sanzioni. In particolare, l’ufficio aveva contestato alla società, tra gli altri rilievi, di avere tratto un indebito vantaggio dalla concessione in comodato d’uso gratuito ai clienti di alcuni beni strumentali (quali ( quali il lavatazze e il produttore di ghiaccio), disconoscendone la deducibilità della quota di ammortamento del costo di acquisto, per difetto di inerenza. Per l’ufficio, in particolare, non sarebbe stata dimostrata l’incidenza sul reddito derivante dalla concessione in comodato d’uso di tali beni, in quanto potevano essere utilizzati per attività diversa dalla preparazione e somministrazione del caffè.
La ricorrente aveva, invece, eccepito che il concetto di inerenza non è necessariamente legato ai risultati conseguiti ma all’attività tipica svolta, di commercializzazione e di fidelizzazione del cliente.
I giudici hanno considerato fondato il ricorso. Il collegio ha ricordato in premessa che il principio di inerenza è disciplinato dall’articolo 109, comma 5, del Dpr 917/1986, in base al quale i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi di reddito concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza. In questi casi le spese e gli altri componenti negativi di reddito sono deducibili, laddove si riferiscano ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Peraltro, in base alle stesse indicazioni ministeriali, il concetto di inerenza non è legato ai ricavi dell’impresa ma all’attività di questa e, pertanto, possono essere considerati deducibili pure costi e oneri sostenuti in proiezione futura, quali le spese promozionali, e, comunque, quelle dalle quali si attendono ricavi in tempi successivi (risoluzione 158 del 1998).
Negli stessi termini, la Cassazione con l’ordinanza 450/2018 ha affermato che «il principio dell’inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d’impresa ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell'attività imprenditoriale».
Per queste ragioni, i giudici hanno ritenuto infondato il rilievo dell’ufficio, dal momento che l’inerenza di un costo non è legata alla verifica di un immediato ricavo ma all’attività dell’impresa, e quindi alla capacità di generare profitti in una prospettiva futura, come le spese di promozione.