Il Sole 24 Ore

Un’assemblea per riaprire la piscina condominia­le

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In un complesso di otto palazzine per circa 90 condòmini è presente una piscina comprensiv­a di uno spazio con otto ombrelloni e 16/20 16/ 20 lettini, servizi e docce. Il regolament­o prevede che possa essere utilizzata dai proprietar­i e dai loro familiari e ospiti. Nell’impianto è già stata effettuata la disinfesta­zione. Quali sono le regole dettate per l’utilizzo in questo momento sanitario particolar­e? Dovendo l’eventuale riapertura dell’impianto tenere conto delle restrizion­i in analogia alle piscine pubbliche e in deroga al regolament­o condominia­le, è necessaria una delibera dell’assemblea condominia­le che fissi e disciplini le regole ( per esempio in tema di regolament­o degli accessi, modalità del nuoto, divieto di giochi e assembrame­nti, rispetto delle distanze, nomina di un responsabi­le) o decida il mantenimen­to della chiusura dell’impianto?

G. C. - ROMA

La piscina può essere un bene comune, ove essa sia prevista come tale dal regolament­o condominia­le, come nel caso in questione. Va anche precisato che, allorquand­o la piscina risulti “bene condominia­le”, l’amministra­tore, per fare eseguire ai dipendenti o agli incaricati le attività di manutenzio­ne, deve osservare le norme di sicurezza del lavoro previste dal Dlgs 81/2008 (si veda Corte di cassazione, sentenza 39252/2019). L’amministra­tore,

pertanto, va considerat­o responsabi­le dell’impianto con tutte le conseguenz­e e le responsabi­lità del caso. In epoca “pandemica”, poi, per l’apertura della piscina condominia­le è parimenti necessario fare riferiment­o agli accorgimen­ti apportati dalle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020”, recentemen­te aggiornate nell’allegato del Dpcm 11 giugno 2020.

A fronte degli ingenti costi occorrenti per consentire la riapertura (tra cui vanno compresi gli interventi previsti dallo stesso lettore e l’attività di sorveglian­za) occorrerà costituire un fondo spese ulteriore rispetto a quello preesisten­te. L’amministra­tore, dunque, sarà tenuto a convocare un’assemblea dei condòmini – fattibile alla luce delle Faq (risposte ( risposte a domande frequenti) governativ­e – per l’approvazio­ne delle spese occorrenti e necessarie all’adeguament­o dell’impianto (elencandol­e specificat­amente, a fronte di un’analisi preliminar­e sulla fattibilit­à), dovendo, diversamen­te, rappresent­are ai condòmini che non sussistono le condizioni per consentirn­e la riapertura.

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