Agevolati i canoni pagati nel periodo d’imposta 2020
L’obiettivo della legge è evitare comportamenti opportunistici
Pubblichiamo le risposte ad alcuni quesiti arrivati all’indirizzo www.ilsole24ore.com/forumrilancio. Molte altre risposte fornite dagli esperti del Sole 24 Ore sono consultabili allo stesso indirizzo internet.
L’ammissione al fondo perduto
Una Srl svolgeva attività di commercio al dettaglio. L'attività è cessata in data 30 dicembre 2019 e da allora risulta inattiva in Camera di commercio. A breve sarà posta in liquidazione e definitivamente chiusa. Le può spettare il contributo a fondo perduto?
La risposta è positiva.
A norma del comma 2 dell'articolo 25 del Dl 34/20 (decreto Rilancio), il contributo a fondo perduto non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza. Al riguardo, nella circolare 15/E/20 (paragrafo 1) l'agenzia delle Entrate ha affermato che tale circostanza si verifica quando la relativa partita Iva è stata cessata ( il che avviene solo dopo la liquidazione e la definitiva chiusura della società). Pertanto, sembra che nella fattispecie oggetto del quesito sia possibile accedere al contributo a fondo perduto, in presenza delle ulteriori condizioni di legge.
Gabriele Ferlito
Il 110% per uffici e negozi
Una persona fisica, senza partita Iva, vuole effettuare lavori finalizzati all’isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio, nonché l'installazione di pannelli fotovoltaici, su un immobile strumentale di categoria C/3 C/ 3 che a oggi risulta sfitto e a sua disposizione. Potrà beneficiare del bonus 110%?
La risposta è affermativa. La detrazione di imposta del 110% - prevista dall'articolo 119 del decreto Rilancio, Dl 34/2020 34/ 2020 - è applicabile anche alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che effettuino interventi agevolabili su unità immobiliari ( diverse dagli edifici unifamiliari) di qualunque tipologia, inclusi uffici e negozi.
Fabio Chiesa
Affitti, bonus sull’imponibile
Si chiede se, per il calcolo del credito d'imposta sulle locazioni, le relative fatture devono essere considerate al lordo dell’Iva o se si deve tenere conto solo dell'imponibile.
Tanto la norma (articolo ( articolo 28 del Dl 34/ 20) quanto la prassi (circolare ( circolare 14/E/20) fanno riferimento al canone mensile (di locazione, di leasing o di concessione di immobili): quindi occorre considerare solo l’imponibile.
Alessandro Germani
Canoni 2020 pagati nel 2019
Ho un dubbio: una società che ha versato il canone anticipato di locazione semestrale a dicembre 2019 - comprendendovi pertanto anche i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 - ha diritto al credito d'imposta?
E se, in caso di risposta negativa, il proprietario restituisse il corrispondente dei canoni di marzo, aprile, maggio 2020 e il contribuente facesse un bonifico per le tre mensilità, il credito spetterebbe?
Il dubbio del lettore è fondato, in quanto l’articolo 28, comma 5, del decreto Rilancio (Dl 34/20) prevede la commisurazione del credito d’imposta sulle locazioni dei mesi di marzo, aprile e maggio all’importo versato nel periodo d’imposta 2020. Anche se l'intento del legislatore è probabilmente da ricondurre alla volontà di non tardare i pagamenti dei canoni oltre l'anno 2020, l'interpretazione letterale dell'articolo 28 rischia di penalizzare comportamenti virtuosi come quello citato, di società che hanno effettuato il pagamento dei canoni in anticipo. Si ritiene che, alla luce del dettato normativo, purtroppo anche la restituzione dei canoni non sanerebbe la situazione.
Sul punto non resta che auspicare un chiarimento dell'amministrazione che conferisca la possibilità di beneficiare del credito d'imposta nel caso prospettato dal quesito.
Stefano Vignoli
Prestiti e imposta sostitutiva
Un finanziamento di 30mila euro con durata 10 anni, garantito al 100% dallo Stato, è assoggettabile al regime dell'imposta sostitutiva a norma degli articoli 15 e seguenti del Dpr 601/1973? 601/ 1973?
La risposta è affermativa. Il miniprestito per una cifra massima di 30mila euro - previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera m, del Dl 23/2020 (decreto Liquidità) - è assoggettabile al regime dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo termine ex articolo 15 del Dpr 601/1973. 601/ 1973.
Si fa altresì presente che l'articolo 12, comma 4, del Dl 145/2013 ha reso opzionale l'applicazione dell'imposta sostitutiva, per cui è possibile scegliere se applicare i tributi ordinari (imposta ( imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta di bollo) o l’imposta sostitutiva, operando opportuni calcoli di convenienza.