Possibile esenzione per le consulenze mediche
Un medico presta consulenze in modalità telematica tramite videochiamata. Poiché, in senso stretto, non si tratta di prestazioni sanitarie, per tali consulenze è necessario emettere fattura elettronica, senza che le consulenze stesse siano riportate nella comunicazione al Sistema tessera sanitaria? Ai fini Iva, continuano a essere prestazione esenti ex articolo 10, comma 1, n. 18, del Dpr 633/1972?
V.M. - BARLETTA-ANDRIA-TRANI
Le consulenze del medico rese tramite videochiamata potrebbero essere fatturate in esenzione, a norma dell’articolo 10, n. 18, del Dpr 633/1972, se consistono oggettivamente in prestazioni di carattere sanitario, in quanto finalizzate alla prevenzione, diagnosi, cura o riabilitazione della salute delle persone (agenzia delle Entrate, circolare 4/E/2005, e Corte di Giustizia Ue, sentenze del 20 novembre 2003, cause C–307/01 e C–212/01).
Ciò che qualifica una prestazione professionale non è il mezzo con cui essa viene resa, ma il contenuto della stessa. Se le prestazioni si qualificano come “sanitarie”, vigono l’obbligo di trasmissione della fattura al Sistema tessera sanitaria e il divieto di fatturazione elettronica tramite il Sistema di interscambio.