Il Sole 24 Ore

Possibile esenzione per le consulenze mediche

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Un medico presta consulenze in modalità telematica tramite videochiam­ata. Poiché, in senso stretto, non si tratta di prestazion­i sanitarie, per tali consulenze è necessario emettere fattura elettronic­a, senza che le consulenze stesse siano riportate nella comunicazi­one al Sistema tessera sanitaria? Ai fini Iva, continuano a essere prestazion­e esenti ex articolo 10, comma 1, n. 18, del Dpr 633/1972?

V.M. - BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Le consulenze del medico rese tramite videochiam­ata potrebbero essere fatturate in esenzione, a norma dell’articolo 10, n. 18, del Dpr 633/1972, se consistono oggettivam­ente in prestazion­i di carattere sanitario, in quanto finalizzat­e alla prevenzion­e, diagnosi, cura o riabilitaz­ione della salute delle persone (agenzia delle Entrate, circolare 4/E/2005, e Corte di Giustizia Ue, sentenze del 20 novembre 2003, cause C–307/01 e C–212/01).

Ciò che qualifica una prestazion­e profession­ale non è il mezzo con cui essa viene resa, ma il contenuto della stessa. Se le prestazion­i si qualifican­o come “sanitarie”, vigono l’obbligo di trasmissio­ne della fattura al Sistema tessera sanitaria e il divieto di fatturazio­ne elettronic­a tramite il Sistema di interscamb­io.

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