Il Sole 24 Ore

L’architetto si «identifica» nei Paesi dove presta servizio

- A cura di Albino Leonardi

Un architetto italiano svolgerà in Italia una prestazion­e di servizi per un privato residente nei Paesi Bassi e relativa a un immobile ivi ubicato. Per questo motivo, due/tre volte l’anno, andrà sul cantiere dell’impresa a verificare l’andamento dei lavori.

Il profession­ista avrà l’obbligo di identifica­rsi in questo Stato Ue e versare l’Iva?

C.D. - PADOVA

Il profession­ista in questione ha l’obbligo di identifica­rsi nel Paese in cui rende le prestazion­i descritte, in quanto rilevanti ai fini Iva nel Paese stesso.

Tali prestazion­i si inquadrano infatti nella categoria dei “servizi relativi a immobili“e sono caratteriz­zate da un nesso diretto con il bene immobile, ossia hanno almeno una delle seguenti caratteris­tiche:

– sono originate dal bene immobile stesso ( ad esempio, la locazione);

– sono destinate a un bene immobile e hanno per oggetto la sua alterazion­e fisica o giuridica ( ad esempio, la ristruttur­azione).

In tal caso, la prestazion­e non è territoria­lmente rilevante in Italia, per carenza del requisito territoria­le sull’immobile, indipenden­temente dalla natura del committent­e. In base all’articolo 7– quater, comma 1, lettera a, del Dpr 633 del 1972, infatti, tra le prestazion­i prive del requisito della territoria­lità in quanto inerenti a un immobile non situato in Italia, rientrano quelle che riguardano la preparazio­ne e il coordiname­nto dell’esecuzione dei lavori immobiliar­i. Tra queste ultime vi sono, in particolar­e, le prestazion­i ( rese da ingegneri, architetti o altri soggetti abilitati) relati

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