L’architetto si «identifica» nei Paesi dove presta servizio
Un architetto italiano svolgerà in Italia una prestazione di servizi per un privato residente nei Paesi Bassi e relativa a un immobile ivi ubicato. Per questo motivo, due/tre volte l’anno, andrà sul cantiere dell’impresa a verificare l’andamento dei lavori.
Il professionista avrà l’obbligo di identificarsi in questo Stato Ue e versare l’Iva?
C.D. - PADOVA
Il professionista in questione ha l’obbligo di identificarsi nel Paese in cui rende le prestazioni descritte, in quanto rilevanti ai fini Iva nel Paese stesso.
Tali prestazioni si inquadrano infatti nella categoria dei “servizi relativi a immobili“e sono caratterizzate da un nesso diretto con il bene immobile, ossia hanno almeno una delle seguenti caratteristiche:
– sono originate dal bene immobile stesso ( ad esempio, la locazione);
– sono destinate a un bene immobile e hanno per oggetto la sua alterazione fisica o giuridica ( ad esempio, la ristrutturazione).
In tal caso, la prestazione non è territorialmente rilevante in Italia, per carenza del requisito territoriale sull’immobile, indipendentemente dalla natura del committente. In base all’articolo 7– quater, comma 1, lettera a, del Dpr 633 del 1972, infatti, tra le prestazioni prive del requisito della territorialità in quanto inerenti a un immobile non situato in Italia, rientrano quelle che riguardano la preparazione e il coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari. Tra queste ultime vi sono, in particolare, le prestazioni ( rese da ingegneri, architetti o altri soggetti abilitati) relati