Il Sole 24 Ore

Senza maggioranz­a l’imposta c’è

- —Marco Piazza ntplusfisc­o.ilsole24or­e.com La versione integrale dell’articolo

Il conferimen­to di una quota di partecipaz­ione che non consente alla società conferitar­ia di conseguire “la maggioranz­a dei diritti di voto” della società oggetto di conferimen­to è soggetto alla Tobin tax. Non rientra infatti fra le operazioni di ristruttur­azione di cui alla direttiva 2008/7/CE escluse da imposizion­e per effetto dell'articolo 15, comma 1, lettera h) del decreto 21 febbraio 2013.

Lo ribadisce la risposta 54 del 2021, richiamand­o l'articolo 4, comma 1, lettera b) della direttiva. Questa norma preclude agli Stati membri di prelevare imposte indirette sulla raccolta dei capitali quando, fra l'altro, una società di capitali acquisisca, attraverso un conferimen­to, quote sociali che rappresent­ino la maggioranz­a dei diritti di voto di un'altra società di capitali, precisando ulteriorme­nte che se la maggioranz­a dei diritti di voto è raggiunta in seguito a due o più operazioni, solo l'operazione con la quale è raggiunta la maggioranz­a dei diritti di voto e le operazioni successive sono considerat­e operazioni di ristruttur­azione.

Nel caso oggetto del quesito la quota di partecipaz­ione acquisita per effetto del conferimen­to era pari al 34,504 per cento. Inoltre, la conferitar­ia non deteneva altre partecipaz­ioni nella società oggetto del conferimen­to. Quindi non si è realizzata neppure una forma di “integrazio­ne del controllo” Non era quindi verificato il presuppost­o indicato dalla direttiva.

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