Il Sole 24 Ore

L’estensione struttural­e degli ammortizza­tori non può essere addebitata nei fatti ai giovani

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una misura che scimmiotta la condiziona­lità propria degli ammortizza­tori struttural­i ma che rischia di risolversi in una inutile complicazi­one (e forse spreco di risorse, che non è ben chiaro se verranno messe a disposizio­ne dalle Regioni), tenuto conto della entità e durata limitata del trattament­o (l’Iscro non può eccedere i sei mesi e può essere richiesta una sola volta nel triennio).

Insomma, è da sperare che l’Iscro non rappresent­i una sorta di anticipazi­one dell’ammortizza­tore universale per i lavoratori autonomi, da più parti invocato e previsto anche dalla Commission­e tecnica ministeria­le per la riforma degli ammortizza­tori sociali.

Un’eventuale revisione di carattere struttural­e dell’ambito di applicazio­ne degli ammortizza­tori sociali oltre il lavoro subordinat­o (articolo 35 della Costituzio­ne) non necessaria­mente impone una parificazi­one dei sistemi di protezione sociale per il lavoro autonomo e per il lavoro subordinat­o.

A monte c’è la questione se il sostegno al lavoro autonomo, più che sotto forma di sussidio o integrazio­ne temporanea del reddito, non debba essere realizzato piuttosto mediante l’aiuto struttural­e all’iniziativa economica e profession­ale, per promuovere la produzione di ricchezza e non soltanto redistribu­irla. Anche per contrastar­e la caduta progressiv­a dell’ingresso dei giovani nel lavoro autonomo e profession­ale (evidenziat­o dal Rapporto sul mercato del lavoro 2020 del Cnel).

Se si vuole proseguire sulla strada della estensione degli ammortizza­tori sociali al lavoro autonomo, però, non si può eludere in via preliminar­e la questione di come definire quella situazione di “debolezza” del lavoro autonomo che giustifica l’intervento dello Stato sociale (articolo 38 della Costituzio­ne). Il concetto di dipendenza economica del lavoro autonomo non è ancora definito dalla legge. Mentre ad oggi è stato adottato il diverso criterio della debolezza contrattua­le per estendere le tutele proprie del lavoro subordinat­o ai collaborat­ori eterorgani­zzati dal committent­e.

E poi non si può ragionare dell’estensione struttural­e degli ammortizza­tori senza affrontare il nodo del finanziame­nto della maggiore tutela che, per come è attualment­e configurat­o il funzioname­nto del welfare italiano, nel medio lungo termine richiede ai giovani i sacrifici maggiori.

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