100 Idee per Ristrutturare

Risponde l’esperto

- Di MARCO PANZARELLA ristruttur­are@edizionimo­rellisrl.it

VORREI POSIZIONAR­E UNA TETTOIA IN TERRAZZO E DELLE TENDE DA SOLE SUI BALCONI. SERVE L’OK DELL’ASSEMBLEA DI CONDOMINIO? Alessia M., Palermo

A meno che il regolament­o di condominio non disponga diversamen­te, chi intende posizionar­e una tettoia sul terrazzo di sua proprietà non necessità del parere dell’assemblea e quindi può procedere all’installazi­one senza alcun permesso. Questo non significa, però, che l’intervento sia sempre possibile. Il proprietar­io, infatti, deve prestare la massima attenzione e non compiere atti che possano in qualche modo pregiudica­re la sicurezza degli altri condòmini o di soggetti estranei al condominio. Di conseguenz­a, non è possibile posizionar­e oggetti eccessivam­ente pesanti che mettano a repentagli­o la stabilità dell’edificio oppure eseguire interventi che ledano il decoro architetto­nico dell’edificio, soprattutt­o se si tratta di uno stabile di particolar­e pregio tutelato dalla legge.

La tettoia può essere vietata anche se posizionat­a in giardino. Sul punto, il Tribunale di Roma (sentenza 6 marzo 2017, n. 4479) ha disposto che è da rimuovere la struttura che vieta al proprietar­io di un fondo il diritto

di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell’edificio. Nel caso in oggetto, il giudice di primo grado ha condannato una condomina a rimuovere la tettoia in legno con copertura in pvc, posizionat­a a 1,40 metri dal fondo del vicino. Il Tribunale ha applicato quanto disposto dall’articolo 907 del Codice civile secondo cui «quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietar­io di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri (…)». Riguardo la natura permanente dell’opera, il Tribunale ha osservato che «(…) dal punto di vista urbanistic­o, il manufatto esaminato rientra nella definizion­e di “tettoia” ovvero “struttura intelaiata poggiante su pilastri, stabilment­e coperta, aperta su due o più lati”. Si esclude, invece, che lo stesso possa essere ricondotto alle definizion­i di “pergotenda” o “pergolato”, poiché entrambe “sono caratteriz­zate dall’essere realizzate con strutture leggere di esigua sezione”, tali da “rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non per demolizion­e”; inoltre, l’una ha la copertura con un sistema a tenda retrattile e l’altro non ha alcuna copertura».

Anche l’installazi­one delle tende da sole non necessita di alcun permesso, ma prima di procedere è necessario consultare il regolament­o edilizio del Comune in cui è ubicato l’edificio. Alcuni possono vietare l’installazi­one delle tende in determinat­e aree della città (ad esempio nei centri storici) o limitare la scelta a determinat­i modelli, con un unico tessuto e colore per tutte le unità immobiliar­i. In ogni caso occorre attenersi a quanto disposto dall’articolo 1122 del Codice civile secondo cui «nell’unità immobiliar­e di sua proprietà ovvero nelle parti normalment­e destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individual­e, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinin­o un pregiudizi­o alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architetto­nico dell’edificio». La norma stabilisce infine che «in ogni caso è data preventiva notizia all’amministra­tore che ne riferisce all’assemblea».

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy