Risponde l’esperto
VORREI POSIZIONARE UNA TETTOIA IN TERRAZZO E DELLE TENDE DA SOLE SUI BALCONI. SERVE L’OK DELL’ASSEMBLEA DI CONDOMINIO? Alessia M., Palermo
A meno che il regolamento di condominio non disponga diversamente, chi intende posizionare una tettoia sul terrazzo di sua proprietà non necessità del parere dell’assemblea e quindi può procedere all’installazione senza alcun permesso. Questo non significa, però, che l’intervento sia sempre possibile. Il proprietario, infatti, deve prestare la massima attenzione e non compiere atti che possano in qualche modo pregiudicare la sicurezza degli altri condòmini o di soggetti estranei al condominio. Di conseguenza, non è possibile posizionare oggetti eccessivamente pesanti che mettano a repentaglio la stabilità dell’edificio oppure eseguire interventi che ledano il decoro architettonico dell’edificio, soprattutto se si tratta di uno stabile di particolare pregio tutelato dalla legge.
La tettoia può essere vietata anche se posizionata in giardino. Sul punto, il Tribunale di Roma (sentenza 6 marzo 2017, n. 4479) ha disposto che è da rimuovere la struttura che vieta al proprietario di un fondo il diritto
di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell’edificio. Nel caso in oggetto, il giudice di primo grado ha condannato una condomina a rimuovere la tettoia in legno con copertura in pvc, posizionata a 1,40 metri dal fondo del vicino. Il Tribunale ha applicato quanto disposto dall’articolo 907 del Codice civile secondo cui «quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri (…)». Riguardo la natura permanente dell’opera, il Tribunale ha osservato che «(…) dal punto di vista urbanistico, il manufatto esaminato rientra nella definizione di “tettoia” ovvero “struttura intelaiata poggiante su pilastri, stabilmente coperta, aperta su due o più lati”. Si esclude, invece, che lo stesso possa essere ricondotto alle definizioni di “pergotenda” o “pergolato”, poiché entrambe “sono caratterizzate dall’essere realizzate con strutture leggere di esigua sezione”, tali da “rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non per demolizione”; inoltre, l’una ha la copertura con un sistema a tenda retrattile e l’altro non ha alcuna copertura».
Anche l’installazione delle tende da sole non necessita di alcun permesso, ma prima di procedere è necessario consultare il regolamento edilizio del Comune in cui è ubicato l’edificio. Alcuni possono vietare l’installazione delle tende in determinate aree della città (ad esempio nei centri storici) o limitare la scelta a determinati modelli, con un unico tessuto e colore per tutte le unità immobiliari. In ogni caso occorre attenersi a quanto disposto dall’articolo 1122 del Codice civile secondo cui «nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio». La norma stabilisce infine che «in ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea».