Risponde l’esperto
L’articolo 1102 del Codice civile prevede che in condominio «ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di fame parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine, può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa».
Le norme sulle distanze sono sì applicabili anche tra i condòmini di un edificio condominiale, a patto però che siano compatibili con la disciplina particolare relativa alle cose comuni, cioè quando l’applicazione di quest’ultima non sia in contrasto con le prime. In caso di contrasto – come ha chiarito la giurisprudenza – la prevalenza della norma speciale in materia di condominio determina l’inapplicabilità della disciplina generale sulle distanze che in ambito condominiale è in rapporto di subordinazione rispetto alla prima. Pertanto, qualora il giudice constati il rispetto dei limiti previsti dall’articolo 1102 del Codice civile, deve ritenersi legittima l’opera realizzata anche
QUALI STRUTTURE, SIEPI O ALTRO È POSSIBILE ERIGERE IN CONDOMINIO PER GARANTIRE LA PROPRIA PRIVACY?
Anna L., Roma
senza il rispetto delle norme dettate per regolare i rapporti tra proprietà contigue, sempre che l’opera non metta a repentaglio la struttura dell’edificio condominiale o ne alteri il decoro. Riguardo l’utilizzo di alberi e siepi per ottenere maggiore privacy, la Cassazione (sentenza 3232/2015) ha osservato che il condomino che pianta alberi ad alto fusto a una distanza dal confine del vicino inferiore a quella prevista dal Codice Civile – 3 metri secondo l’articolo 892 – deve rimuovere o comunque arretrare gli arbusti per non creare disagio al fondo adiacente. E lo stesso vale per le siepi: secondo i giudici, infatti, non vi è alcuna correlazione necessaria e preferenziale tra siepe e privacy.