RIGENERAZIONI SOSTENIBILI
LA DETRAZIONE È GARANTITA SOLO CON DOPPIO SALTO DI CLASSE ENERGETICA O, NEL CASO IN CUI NON SIA FATTIBILE IN QUEL DETERMINATO FABBRICATO, ALLA CLASSE PIÙ ALTA POSSIBILE.
GLI INCENTIVI PREVISTI NEL “DECRETO RILANCIO” RAPPRESENTANO UN’OPPORTUNITÀ PER RIQUALIFICARE BORGHI MONTANI E CENTRI STORICI, IN UN’OTTICA GREEN E SMART
Il Superbonus 110% per l’efficientamento energetico e l’adeguamento antisismico delle abitazioni è una misura fondamentale per la ripartenza dell’Italia nella Fase 2. Un piano che è stato esteso anche alle seconde case (salvo quelle di lusso), agli impianti ad altissima efficienza e alle comunità energetiche, e che quindi avrà un impatto notevole anche in luoghi meno popolati, come i borghi montani e i piccoli Comuni. Una fetta di territorio italiano non indifferente, come racconta Marco Bussone – Presidente Nazionale Uncem, l’Unione dei Comuni, delle Comunità e degli Enti Montani –, che potrebbe così rinascere: «nei 5552 piccoli Comuni d’Italia si trova una casa vuota ogni due occupate: il 15% di quelle disponibili ospitano circa 300.000 abitanti, e le opere di adeguamento edilizio potrebbero valere 2 miliardi di euro nella rigenerazione e occupare decine di migliaia di nuovi addetti. In Piemonte, per esempio, si parla di 30.000 nuovi residenti potenziali in 800 piccoli Comuni». Un passo importante verso «un Green new deal europeo, per puntare su decarbonizzazione e riduzione dei consumi». È fondamentale però tenere a mente ciò che il Decreto Rilancio sancisce per il superbonus. Vi si accede infatti con interventi che tutelino gli edifici da eventi sismici (escluse le zone sismiche 4) o di efficientamento energetico, ma che portino l’edificio a guadagnare due classi energetiche o a raggiungere la più alta disponibile. Ma come? Con l’isolamento termico o la sostituzione di impianti di climatizzazione. Attraverso questi due macro interventi, detti “trainanti”, è possibile poi detrarre anche l’installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine di ricarica. Discorso più articolato per la biomassa: sono inclusi infatti solo in interventi su singole unità immobiliari, e solo se di tecnologia a cinque stelle, in aree non metanizzate e in Comuni montani non interessati da procedure d’infrazione per sforamento dei limiti della qualità dell’aria. Inoltre è stato previsto che l’esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili non debba costituire svolgimento di attività commerciale abituale.