COME PORTARE NUOVA LUCE
MIGLIORARE IL COMFORT ABITATIVO INTERNO MEDIANTE L’UTILIZZO E LA GESTIONE INTELLIGENTE DELLA LUCE ZENITALE
La finestre in casa garantiscono benessere, luminosità e ricambio d’aria. Dal punto di vista normativo nazionale e regionale si definiscono due parametri fondamentali, quali il Fattore medio di Luce Diurna (FmLD) e il Rapporto Aeroilluminante (RAI): in sostanza la quantità minima di luce richiesta per rendere abitabile un edificio o una mansarda. E, soprattutto, il primo parametro è responsabile della nostra percezione di luminosità e spaziosità degli ambienti. In questo contesto svolgono un ruolo importante le finestre da tetto che, installate in copertura, sono in grado di catturare in modo diretto la luce zenitale proveniente direttamente dal cielo, contribuendo inoltre a migliorare il comfort e la salubrità dei locali, garantendone anche una adeguata ventilazione.
Ma qual è l’iter normativo per poter installare una finestra da tetto? Per l’inserimento di una nuova finestra nella copertura è solitamente necessario presentare una SCIA, la Segnalazione Certificata di Inizio attività (secondo la Legge 30 luglio 2010, n. 122 e smi) al proprio comune di residenza. Creare e installare una nuova finestra in mansarda rientra, infatti, nelle opere di manutenzione straordinaria: in questa categoria sono incluse le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici. L’importante è che questi lavori non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
Se invece l’intervento di ristrutturazione porta alla creazione di nuovi spazi abitativi o un nuovo appartamento, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, in questo caso, è richiesto il Permesso di Costruire. Per la sostituzione di una vecchia finestra per tetti con una nuova di pari dimensioni non sono invece richiesti permessi di alcun tipo (rientra infatti nei lavori di manutenzione ordinaria).
Occorre prestare comunque moltissima attenzione a come tali elementi vengono considerati da parte delle ASL locali, in quanto alcune non li considerano valevoli ai fini del calcolo dei rapporti aeroilluminanti, interpretando alla lettera la norma sanitaria originaria che parla solo di “finestrature verticali”, per cui sarebbero accettabili praticamente solo degli abbaini su tetto a falda. Stesso discorso vale anche per i lucernari a soffitto. Si consiglia pertanto di verificare eventuali limiti o vincoli, in base al regolamento edilizio comunale, presso l’ufficio tecnico del proprio comune di residenza.
Infine, per quanto riguarda gli interventi di questo tipo in zone vincolate, occorre prestare grande attenzione al tipo di vincolo, perché in alcuni casi l’intervento si può ad oggi ritenere attività libera dall’autorizzazione paesaggistica, mentre in altri casi no.
E per costruire un abbaino, quali pratiche edilizie occorrono? L’abbaino è una struttura posizionata sul tetto esistente che consente di ampliare lo spazio abitativo del sottotetto permettendo, oltre ad una migliore illuminazione naturale, anche una maggiore altezza libera sotto il tetto. Si crea così, a tutti gli effetti, un nuovo ambiente abitativo chee consente di stare in piedi nel sottotetto, prefigurando quindi un aumento di volume interno. Configurandosi come un aumento di volumetria nonché un’alterazione del profilo esterno dell’immobile, si identifica come nuova costruzione e richiede, per la sua installazione, il Permesso di costruire e il rispetto delle regole sulle distanze in edilizia, oltre all’eventuale intervento dell’ingegnere strutturista, nel caso in cui si eseguano operazioni di interesse statico-strutturale sulla copertura esistente. Infine, modificando le caratteristiche architettoniche del bene edilizio, occorrerà anche una pratica di richiesta autorizzazione
paesaggistica semplificata.
E se abito in condominio? In questo caso è necessario distinguere se l’apertura della finestra sul tetto avverrà in una proprietà comune oppure in una proprietà privata. Nel primo caso non può essere realizzato in autonomia, ma è fondamentale avere l’autorizzazione dell’assemblea dei condomini. In ogni caso, i lavori non devono assolutamente ledere i diritti degli altri condomini e non devono recare problemi all’intero condominio, sia dal punto di vista strutturale, sia dal punto di vista estetico. L’installazione della finestra deve avvenire secondo le regole previste e non deve assolutamente pregiudicare la funzione di copertura del tetto. Nel caso di un abbaino, per prima cosa, bisogna dare comunicazione all’amministratore e va richiesta anche l’approvazione da parte dell’assemblea condominiale, perché trattasi di un elemento che potrebbe apportare modifiche estetiche Davide Guerra, architetto, costruttore, consulente esperto Casaclima e progettista Passivhaus ha fatto del costruire salubre e del comfort abitativo il suo approccio progettuale quotidiano, attraverso l’ideazione e la realizzazione di architetture sostenibili a elevata efficienza energetica e ambientale. Laureatosi nel 2006 in architettura presso il Politecnico di Torino, ha conseguito un master negli Stati Uniti, ed è stato docente a contratto presso il Politecnico di Torino.
Dal 2008 si occupa della progettazione e realizzazione di edifici nZeb, realizzati con sistemi costruttivi misti e in bioarchitettura, seguendo attentamente e in modo attivo tutte le fasi del processo edilizio, dalla progettazione alla realizzazione in cantiere. www.guerrasrl.info
all’edificio. Se poi all’interno del regolamento condominiale sono presenti divieti relativi alla modifica del tetto, l’abbaino non può essere realizzato. Ed ancora, la sua edificazione richiede il rispetto di elementi fondamentali, specificati nell’articolo 1102 del Codice Civile: non compromettere la funzionalità del tetto e rispettare le normative vigenti in termini di luce areazione e sicurezza dell’ambiente interno ed esterno al condominio.