LA LEGGE DICE CHE...
Armi e trasferimenti all'estero
il trasferimento permanente è assimilato all’esportazione definitiva di armi; entrano dunque in gioco le leggi sulle armi del Paese di destinazione, che diverrà il nuovo luogo di detenzione
Su Facebook è arrivato un quesito che può costituire un tema da sviluppare e allargare dal caso specifico al generale, benché non di corrente accadimento.
“Il prossimo anno, di questi tempi, probabilmente mi sarò trasferito in Messico e vorrei portarci tutte le mie armi: sarà possibile?”. La risposta appare articolata. il nostro ordinamento tratta due tipologie di trasferimento delle armi da parte di un soggetto privato per fini non commerciali, fuori dai confini nazionali: il trasferimento temporaneo e quello definitivo. il primo è quello usualmente praticato da cacciatori e tiratori sportivi; battute di caccia, safari, gare di ogni tipo (dalle discipline olimpiche al tiro di precisione a lunga distanza) sono i motivi più frequenti per trasportare all’estero una o più armi e - finito l’incombente - riportarle a casa. È stata creata anche una Carta europea delle armi e le norme in materia (articolo 2, commi 1-4, del decreto legislativo 527/1992) stabiliscono che:
1. La carta europea d’arma da fuoco, conforme al modello comunitario, contiene i dati identificativi delle armi, comprese quelle da caccia o di uso sportivo, di cui è richiesta l’iscrizione, nonché gli estremi del permesso di porto d’armi ovvero della autorizzazione al trasporto dell’arma per uso sportivo, della denuncia di detenzione e delle autorizzazioni al trasferimento delle armi iscritte in uno Stato membro delle Comunità europee.
2. Possono chiedere il rilascio della carta europea d’arma da fuoco le persone residenti o i cittadini dell’Unione europea domiciliati nel territorio dello Stato in possesso di licenza di porto d’armi e che detengono una o più armi da fuoco denunciate a norma dell’articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 773/ 1931.
3. La domanda è presentata al questore della provincia di residenza o, per i cittadini dell’Unione europea, al questore della provincia di domicilio e, oltre alle generalità dell’interessato, deve contenere i dati identificativi dell’arma o delle armi che si intendono iscrivere. alla domanda devono essere allegate le autorizzazioni o licenze da iscrivere nella carta o copia autentica delle stesse e, in ogni caso, della denuncia di detenzione. 4. La carta europea d’arma da fuoco è rilasciata per la durata di validità del permesso di porto d’arma o della autorizzazione al trasporto di armi per uso sportivo, e comunque per un periodo non superiore al quinquennio.
L’articolo 5, commi 3 e 6, del decreto ministeriale 14 settembre 2016 dispone che i tiratori sportivi munti di carta europea di arma da fuoco possono movimentare temporaneamente fuori dall’italia, per comprovati motivi sportivi, fino a 3 armi e 1.200 munizioni per un periodo massimo di 90 giorni.
Contano le leggi di destinazione
il trasferimento permanente è assimilato all’esportazione definitiva di armi; qui le cose si complicano, in quanto entrano in gioco le leggi sulle armi del Paese di destinazione, che diverrà il nuovo luogo di detenzione. La procedura è quindi duplice: da un lato si deve ottenere dalla questura una licenza di export definitivo verso il messico, correlata al trasferimento del detentore-proprietario. Tempistiche a parte, non vedo grosse difficoltà per questa fase. a mio avviso, il problema sta nell’accertare che tutte le armi in detenzione siano ammesse nel Paese straniero, verificare e ottenere tutti i permessi necessari per farle entrare legalmente e detenerle, evitare disguidi (o peggio) con le autorità doganali e la polizia. ammetto di non conoscere l’assetto normativo sulle armi in messico; quindi posso suggerire di informarsi presso le autorità di quel Paese e di leggere con attenzione alcune fonti reperibili in rete. Le leggi messicane sono restrittive in materia di armi e contengono limiti sul tipo di armi che si possono detenere e sul calibro delle stesse. Un primo aiuto può arrivare dal sito mexperience.com - Mexico’s strict gun laws; è un breve articolo che contiene utili link di immediata consultazione, trai i quali il prontuario di nove pagine Impórtacion de armas a México. Per un esame maggiormente approfondito si potrebbe leggere l’articolo di David Kopel, noto professore universitario americano, esperto di questioni sulle armi e autore di numerosi trattati in materia, Mexico’s Federal Law of Firearms and Explosives (può essere scaricato in formato pdf). Qualora fosse necessaria un’integrazione, si suggerisce la lettura di Firearms control legislation and policy: Mexico (www.loc.gov/law/help/firearms-control/mexico.php) a cura della Library of Congress. Le sette parti di cui si compone l’articolo, aggiornato al 30 dicembre 2020, contengono numerosi link alle norme di legge messicane e trattano argomenti strettamente correlati alla domanda del lettore: si segnalano The federal penal code: prohibited weapons; Federal law on firearms and explosives: firearms restrictions; Gun ownership; Gun manufacturing and import-export issues.