I terreni in attualità di coltivazione
La definizione di terreni in attualità di coltivazione dovrebbe non avere segreti per tutti i cacciatori, poiché si tratta di quelle superfici coltivate nelle quali vige per legge il divieto di esercizio venatorio in forma vagante, nonché, di conseguenza, di allenamento e di addestramento dei cani. Quali siano le tipologie colturali la cui presenza in campo comporta automaticamente il divieto di caccia vagante ce lo illustra l’articolo 15, comma 7, della legge 157/92, ripreso da tutte le legislazioni regionali del settore. Ai sensi di tale articolo e comma «si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L’esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle Regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all’esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive». Questa norma è solitamente ripresa negli annuali calendari venatori regionali, incrementata di ulteriori categorie di terreni coltivati a divieto, nel caso in cui la regione di turno abbia provveduto a individuarli, come lo stesso comma 8 le permette di fare, ad esempio inserendo colture orticole o floreali o sperimentali. Può essere utile precisare che, fra le colture erbacee da seme, cui appartengono gli stessi soia, riso e mais esplicitamente menzionati, vi sono anche il girasole, il frumento, l’orzo, il miglio, l’avena, la segale, il triticale, il pisello proteico, il sesamo. Si noti pure che, mentre per i frutteti specializzati il divieto di attività venatoria vagante è sempre in vigore, per vigneti e uliveti esso è prescritto fino alla data del raccolto e non anche dopo. naturalmente il divieto di caccia vagante viene meno, cioè è superfluo, nei casi in cui i raccolti di determinate colture vengano effettuati prima dell’avvio della stagione venatoria. In ogni altra situazione, si raccomandano massima attenzione e rispetto per l’altrui reddito.