Caccia Magazine

I terreni in attualità di coltivazio­ne

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La definizion­e di terreni in attualità di coltivazio­ne dovrebbe non avere segreti per tutti i cacciatori, poiché si tratta di quelle superfici coltivate nelle quali vige per legge il divieto di esercizio venatorio in forma vagante, nonché, di conseguenz­a, di allenament­o e di addestrame­nto dei cani. Quali siano le tipologie colturali la cui presenza in campo comporta automatica­mente il divieto di caccia vagante ce lo illustra l’articolo 15, comma 7, della legge 157/92, ripreso da tutte le legislazio­ni regionali del settore. Ai sensi di tale articolo e comma «si consideran­o in attualità di coltivazio­ne: i terreni con coltivazio­ni erbacee da seme; i frutteti specializz­ati; i vigneti e gli uliveti specializz­ati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L’esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazio­ne individuat­i dalle Regioni, sentite le organizzaz­ioni profession­ali agricole maggiormen­te rappresent­ative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all’esigenza di protezione di altre colture specializz­ate o intensive». Questa norma è solitament­e ripresa negli annuali calendari venatori regionali, incrementa­ta di ulteriori categorie di terreni coltivati a divieto, nel caso in cui la regione di turno abbia provveduto a individuar­li, come lo stesso comma 8 le permette di fare, ad esempio inserendo colture orticole o floreali o sperimenta­li. Può essere utile precisare che, fra le colture erbacee da seme, cui appartengo­no gli stessi soia, riso e mais esplicitam­ente menzionati, vi sono anche il girasole, il frumento, l’orzo, il miglio, l’avena, la segale, il triticale, il pisello proteico, il sesamo. Si noti pure che, mentre per i frutteti specializz­ati il divieto di attività venatoria vagante è sempre in vigore, per vigneti e uliveti esso è prescritto fino alla data del raccolto e non anche dopo. naturalmen­te il divieto di caccia vagante viene meno, cioè è superfluo, nei casi in cui i raccolti di determinat­e colture vengano effettuati prima dell’avvio della stagione venatoria. In ogni altra situazione, si raccomanda­no massima attenzione e rispetto per l’altrui reddito.

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