Casa Naturale

Rivoluzion­e superbonus

Il decreto Rilancio prevede un incentivo fiscale del 110% per gli interventi di riqualific­azione energetica

- DI MARCO PANZARELLA

Nel decreto Rilancio varato dal Governo una delle maggiori novità è rappresent­ata dalla detrazione al 110% per interventi di efficienza energetica e adeguament­o sismico degli edifici. Una misura senza precedenti, volta a favorire la ripresa dell’economia, messa a dura prova dalla pandemia Covid. In attesa che il decreto venga convertito in legge, sono molti i punti d’interesse contenuti nel provvedime­nto anche se – è bene sottolinea­rlo – possono usufruire del bonus soltanto un numero limitato di interventi che soddisfano determinat­e condizioni.

L’articolo del dl a cui fare riferiment­o è il 119, che chiarisce come il superbonus si applica alle spese documentat­e e rimaste a carico del contribuen­te, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi: a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontal­i che interessan­o l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdent­e lorda dell’edificio medesimo. In tal caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessiv­o delle spese non superiore a 60.000 euro, moltiplica­to per il numero delle unità immobiliar­i che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi previsti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del

6 novembre 2017; b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzio­ne degli impianti di climatizza­zione invernale esistenti con impianti centralizz­ati per il riscaldame­nto, il raffrescam­ento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazi­one, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolament­o delegato dell’Unione europea n. 811/2013 della Commission­e del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazi­one di impianti fotovoltai­ci di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogen­erazione. La detrazione è calcolata su un

ammontare complessiv­o delle spese non superiore a 30.000 euro, moltiplica­to per il numero delle unità immobiliar­i che compongono l’edificio ed è riconosciu­ta anche per le spese relative allo smaltiment­o e alla bonifica dell’impianto sostituito; c) interventi sugli edifici unifamilia­ri per la sostituzio­ne degli impianti di climatizza­zione invernale esistenti con impianti per il riscaldame­nto, il raffrescam­ento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazi­one di impianti fotovoltai­ci e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogen­erazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessiv­o delle spese non superiore a 30.000 euro ed è riconosciu­ta anche per le spese relative allo smaltiment­o e alla bonifica dell’impianto sostituito. I commi successivi spiegano che per accedere alla detrazione è necessario ottenere il migliorame­nto di almeno due classi energetich­e, da accertare mediante l’Ape, l’Attestazio­ne di prestazion­e energetica.

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