Rivoluzione superbonus
Il decreto Rilancio prevede un incentivo fiscale del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica
Nel decreto Rilancio varato dal Governo una delle maggiori novità è rappresentata dalla detrazione al 110% per interventi di efficienza energetica e adeguamento sismico degli edifici. Una misura senza precedenti, volta a favorire la ripresa dell’economia, messa a dura prova dalla pandemia Covid. In attesa che il decreto venga convertito in legge, sono molti i punti d’interesse contenuti nel provvedimento anche se – è bene sottolinearlo – possono usufruire del bonus soltanto un numero limitato di interventi che soddisfano determinate condizioni.
L’articolo del dl a cui fare riferimento è il 119, che chiarisce come il superbonus si applica alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi: a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. In tal caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi previsti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del
6 novembre 2017; b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato dell’Unione europea n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un
ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito; c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. I commi successivi spiegano che per accedere alla detrazione è necessario ottenere il miglioramento di almeno due classi energetiche, da accertare mediante l’Ape, l’Attestazione di prestazione energetica.