Casa Naturale

SUDDIVIDER­E CON IL SUPERBONUS

L’AGENZIA DELLE ENTRATE HA SPIEGATO COME È POSSIBILE USUFRUIRE DELL’INCENTIVO NEL CASO DI FRAZIONAME­NTI O ACCORPAMEN­TI DI UNITÀ ABITATIVE

- DI MARCO PANZARELLA

Il Superbonus al 110% si applica agli interventi “trainanti”, finalizzat­i alla riqualific­azione energetica e all’adozione di misure antisismic­he degli edifici, nonché agli interventi “trainati”, realizzati congiuntam­ente ai primi. La normativa, fra le altre cose, prevede che tali opere siano eseguite su unità immobiliar­i residenzia­li “funzionalm­ente indipenden­ti” e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamil­iari e relative pertinenze.

Lo scorso 4 novembre, con la risposta n. 523, l’agenzia delle Entrate ha fornito il suo parere riguardo la possibilit­à di applicare il bonus agli interventi che interessan­o un vecchio fabbricato da frazionare in due abitazioni

indipenden­ti, e quindi la stessa situazione descritta dal lettore. L’agenzia, per prima cosa, ha osservato che – con riferiment­o alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per progetti di recupero del patrimonio edilizio e per interventi finalizzat­i al risparmio energetico – «nel caso in cui i predetti interventi comportino l'accorpamen­to di più unità abitative o la suddivisio­ne in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuaz­ione del limite di spesa, vanno considerat­e le unità immobiliar­i censite in catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori».

Vale a dire, la singola unità immobiliar­e inizialmen­te esistente. In particolar­e, per quanto concerne l'impianto di riscaldame­nto, per accedere alla detrazione è necessario che all’interno dell’immobile in questione sia presente un impianto funzionant­e o riattivabi­le con un intervento di manutenzio­ne anche straordina­rio. Nel caso affrontato dall’agenzia, l’edificio presentava tre camini, condizione sufficient­e per accedere allo sconto fiscale, sempre a patto che a lavori ultimati si ottenga un risparmio energetico e, più precisamen­te, un salto di due classi energetich­e dell'edificio, comprovato dall’asseverazi­one rilasciata da un tecnico abilitato. Riguardo alla domanda in oggetto, le stufe a legna possono essere paragonate ai camini e di conseguenz­a chi decide di realizzare l’intervento potrà usufruire del Superbonus. Infine, l’agenzia ha chiarito che nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabil­i, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. www.agenziaent­rate.gov. it/portale

Il Superbonus è una detrazione fiscale pari al 110% calcolata sulle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 e relative a interventi in ambito di efficienza energetica e antisismic­i, installazi­one di impianti fotovoltai­ci o infrastrut­ture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. L’incentivo è stato introdotto dal Decreto Rilancio (19 maggio 2020, n. 34) e, fra le altre cose, prevede l’applicazio­ne dello sconto fiscale a interventi quali la sostituzio­ne degli impianti di climatizza­zione invernale esistenti con impianti centralizz­ati per il riscaldame­nto, il raffrescam­ento e la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldame­nto, il raffrescam­ento e la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamilia­ri o sulle unità immobiliar­i site all'interno di edifici plurifamil­iari che siano funzionalm­ente indipenden­ti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

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