SUDDIVIDERE CON IL SUPERBONUS
L’AGENZIA DELLE ENTRATE HA SPIEGATO COME È POSSIBILE USUFRUIRE DELL’INCENTIVO NEL CASO DI FRAZIONAMENTI O ACCORPAMENTI DI UNITÀ ABITATIVE
Il Superbonus al 110% si applica agli interventi “trainanti”, finalizzati alla riqualificazione energetica e all’adozione di misure antisismiche degli edifici, nonché agli interventi “trainati”, realizzati congiuntamente ai primi. La normativa, fra le altre cose, prevede che tali opere siano eseguite su unità immobiliari residenziali “funzionalmente indipendenti” e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze.
Lo scorso 4 novembre, con la risposta n. 523, l’agenzia delle Entrate ha fornito il suo parere riguardo la possibilità di applicare il bonus agli interventi che interessano un vecchio fabbricato da frazionare in due abitazioni
indipendenti, e quindi la stessa situazione descritta dal lettore. L’agenzia, per prima cosa, ha osservato che – con riferimento alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per progetti di recupero del patrimonio edilizio e per interventi finalizzati al risparmio energetico – «nel caso in cui i predetti interventi comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori».
Vale a dire, la singola unità immobiliare inizialmente esistente. In particolare, per quanto concerne l'impianto di riscaldamento, per accedere alla detrazione è necessario che all’interno dell’immobile in questione sia presente un impianto funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione anche straordinario. Nel caso affrontato dall’agenzia, l’edificio presentava tre camini, condizione sufficiente per accedere allo sconto fiscale, sempre a patto che a lavori ultimati si ottenga un risparmio energetico e, più precisamente, un salto di due classi energetiche dell'edificio, comprovato dall’asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato. Riguardo alla domanda in oggetto, le stufe a legna possono essere paragonate ai camini e di conseguenza chi decide di realizzare l’intervento potrà usufruire del Superbonus. Infine, l’agenzia ha chiarito che nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. www.agenziaentrate.gov. it/portale
Il Superbonus è una detrazione fiscale pari al 110% calcolata sulle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 e relative a interventi in ambito di efficienza energetica e antisismici, installazione di impianti fotovoltaici o infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. L’incentivo è stato introdotto dal Decreto Rilancio (19 maggio 2020, n. 34) e, fra le altre cose, prevede l’applicazione dello sconto fiscale a interventi quali la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.