Crimini e misfatti
Crimini di lesa maestà
I crimini più gravi, anche nell’antichità, erano quelli commessi contro i sovrani e contro Dio, perché mettevano a rischio la stabilità dell’ordine costituito. Particolare orrore destava l’uccisione del sovrano, spesso realizzata attraverso il veleno. Tra i crimini religiosi particolare rilievo avevano l’eresia e la stregoneria, per la cui repressione vennero anche costituiti dei tribunali speciali di inquisizione (come quella spagnola), che seguivano in parte regole diverse da quelle ordinarie. I reati di lesa maestà secolare e divina erano puniti con la morte e i supplizi capitali raggiungevano punte di disumana ferocia (ad esempio la morte sul rogo), allo scopo di sprigionare il massimo potenziale intimidatorio.
Omicidio
Dall’antichità in poi furono elaborati diversi tipi di omicidio, che troviamo esemplificati anche nei libretti teatrali. I tipi più gravi erano l’omicidio doloso, cioè volontario, che poteva essere semplice o premeditato. Quest’ultimo, a sua volta, poteva commettersi con insidie, con tradimento (proditorio) oppure pagando un sicario (assassinio) e quindi dando mandato ad altri di uccidere. La pena comminata era la morte, irrogata con supplizi vari quanto più era grave l’omicidio. Un particolare tipo di omicidio qualificato era il parricidio, cioè l’uccisione del genitore, dell’ascendente o del figlio, da cui si distaccò in seguito l’uccisione del neonato, cioè l’infanticidio.
Omicidio tentato
L’omicida poteva fallire nel suo intento, pur avendo compiuto atti diretti ad uccidere. In tal caso si aveva la figura dell’omicidio tentato che, a seconda dei luoghi, veniva punito di meno oppure alla pari del delitto consumato. L’omicidio poteva scatenare anche forme di reazione privata, come la vendetta, in uso soprattutto fra gli aristocratici.
Furto
Il furto era la sottrazione di una cosa di proprietà altrui. Le pene erano varie, ma la morte era comminata solo in casi estremi, ad esempio per furti ripetuti nel tempo o per determinati furti qualificati come il furto domestico.
Adulterio
La pena stabilita dal diritto comune per l’adulterio era distinta per l’uomo e per la donna: la morte per l’adultero, la chiusura in monastero per l’adultera. Se gli amanti fossero stati sorpresi in flagrante adulterio, il padre della donna poteva impunemente uccidere sia la figlia sia l’adultero. Il marito poteva uccidere solo l’adultero, e non anche la donna. I diritti locali potevano tuttavia stabilire diversamente e permettere al consorte l’uccisione della moglie.