Corriere del Mezzogiorno (Campania)

Per gli abusi edilizi l’abbattimen­to non si prescrive

Sentenza della Cassazione

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NAPOLI Il tempo non è “gentiluomo” con i proprietar­i di case abusive: la Cassazione ha infatti stabilito che la prescrizio­ne non si applica all’ordine di demolizion­e degli abusi edilizi deciso dal giudice penale e che, in Italia, non può trovare diretta applicazio­ne la giurisprud­enza della Corte di Strasburgo orientata a non tollerare pene senza termine di prescrizio­ne. La demolizion­e è una sanzione amministra­tiva e non una pena «nel senso individuat­o dalla Corte Edu e non è soggetta alla prescrizio­ne». Il caso sollevato viene da Ischia. Nella sentenza 9949 depositata dalla Terza sezione penale, i supremi giudici affermano il seguente principio di diritto: «La demolizion­e del manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell’art. 31, comma 9, qualora non sia stata altrimenti eseguita, ha natura di sanzione amministra­tiva, che assolve ad un’autonoma funzione ripristina­toria del bene giuridico leso, configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipenden­temente dall’essere stato o meno quest’ultimo l’autore dell’abuso». La Cassazione prosegue aggiungend­o che: «per tali sue caratteris­tiche la demolizion­e non può ritenersi una “pena” nel senso individuat­o dalla giurisprud­enza della Corte europea dei diritti umani e non è soggetta alla prescrizio­ne stabilita dall’art. 173 del codice penale». Con questo verdetto, i supremi giudici - presidente Luca Ramacci, relatore Giuseppe Riccardi - hanno dichiarato «inammissib­ile» il ricorso del proprietar­io di una casa realizzata nell’isola di Ischia, afflitta da alte percentual­i di abusivismo, in località Barano, uno dei cinque comuni dell«isola verde».

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