Corriere del Mezzogiorno (Campania)
Città della Scienza, secondo round: il tribunale reintegra Lipardi
Per il giudice l’ex direttore marketing era stato «licenziato per ritorsione»
NAPOLI Il Tribunale di Napoli, giudice monocratico del lavoro Maria Rosaria Palumbo, ha disposto con ordinanza la reintegra dell’ex segretario generale di Città della Scienza Enzo Lipardi nelle mansioni di direttore della comunicazione e marketing della Fondazione Idis, con «risarcimento dei danni commisurati alla retribuzione dalla data del licenziamento alla effettiva reintegra e versamento dei contributi previdenziali».
Già a febbraio in un altro giudizio la Settima sezione civile aveva accolto la domanda di Lipardi - difeso dagli avvocati Riccardo Sgobbo e Fabrizia Krogh - sulla inefficacia delle dimissioni da segretario generale respinte dal cda della Fondazione, ma validate dal presidente Vittorio Silvestrini il 20 luglio 2017 . Poco dopo seguì il licenziamento. Atti che resero palesi le «faide» interne a Città della Scienza che hanno condotto al commissariamento con Giuseppe Albano nominato dalla Regione. Il giudice della Settima preso atto della nomina commissariale di Giuseppe Russo nel ruolo di Lipardi aveva prospettato due soluzioni: che sia il commissario Albano a dover «eventualmente confermare Lipardi revocando il (neo) nominato Russo» oppure l’assemblea dei soci. Fin qui un primo risultato decisivo nei contrasti tra l’ex presidente Silvestrini e il suo ex braccio destro storico - nonché socio fondatore Idis, Lipardi - che avevano spaccato anche il Cda, col risultato che mancò la «formale accettazione» delle polemiche dimissioni-respinte dai consiglieri Enrica Amaturo, Adriano Giannola, Ermanno Guerra e Giuseppe Pompeo Russo - annota il giudice, tra l’altro riferendo di una colpevole «situazione di stallo gestionale che ha portato al commissariamento ». L’ immediatamente successiva causa di lavoro intentata da Lipardi giunge alle medesime conclusioni, nell’ordinanza il giudice Palumbo scrive che l’ex segretario generale (dal 19 novembre 2016 al 16 luglio 2017) eccepiva «la nullità del licenziamento perché disposto da organo senza poteri e in contrasto con la volontà del cda» e per «inesistenza della giusta causa» e, ritenendo fondato il ricorso, che «deduce d’essere stato licenziato perché discriminato o per vendetta\ritorsione da parte dell’allora presidente del cda col quale aveva avuto divergenze di opinioni e soluzioni... ed invero, nella lettera di licenziamento del 16.11.2017 nel precisare le qualità
In aula Aveva già vinto sulle dimissioni respinte dal cda e validate lo stesso