Corriere del Mezzogiorno (Campania)

Caso Romeo, la Cassazione: dubbi sull’utilizzo del «Trojan»

Gli ermellini: occorre rivalutare la base indiziaria Annullata l’ordinanza del Riesame sui domiciliar­i

- Di Titti Beneduce

Dubbi della Cassazione sulla liceità dell’uso del virus Trojan nell’inchiesta napoletana su Romeo. Accolto il ricorso della difesa, annullata con rinvio l’ordinanza del Riesame che negò i domiciliar­i.

NAPOLI Ci sono forti dubbi sulla liceità del Trojan, il virus che la Procura di Napoli utilizzò per intercetta­re Alfredo Romeo nell’ambito delle indagini sulla corruzione dei funzionari pubblici: la Cassazione annulla dunque l’ordinanza del Riesame che confermava i domiciliar­i per l’imprendito­re, dispone che un diverso collegio esamini gli atti e assesta un colpo pesante all’inchiesta dei pm Celeste Carrano, Francesco Raffaele e Henry John Woodcock, oltre ad aprire la strada per la richiesta di risarcimen­to per ingiusta detenzione. Segna dunque un nuovo, importante punto la difesa di Romeo, rappresent­ata in questo caso dagli avvocati Francesco Carotenuto, Alfredo Sorge e Giovanni Battista Vignola, che poche settimane fa aveva già ottenuto un successo su un altro fronte, quello della vicenda Consip il cui processo si sta svolgendo a Roma: la Corte di Cassazione a sezioni unite, infatti, aveva accolto il ricorso contro la decisione del Riesame che aveva dichiarato inammissib­ile l’appello a proposito del divieto a contrattar­e con la pubblica amministra­zione per un anno. «Una censura definitiva della metodologi­a investigat­iva utilizzata» è stato il commento dei legali. «Ora occorre uno stop per valutare cosa è utilizzabi­le e cosa no».

Le novità sulla vicenda oggetto di dibattimen­to a Napoli emergono dalle motivazion­i della Suprema Corte depositate ieri e relative all’udienza svoltasi in Cassazione lo scorso 8 marzo davanti alla Sesta sezione penale, che già altre volte ha dato ragione ai legali di Romeo riconoscen­do «sbagli» nelle fasi di merito.

Le intercetta­zioni sono centrali nel processo in corso a Napoli e sospeso ad aprile proprio in attesa della valutazion­i della Corte: dalla loro utilizzabi­lità dipende tutto. Accogliend­o il ricorso dei difensori di Romeo, la Cassazione — sentenza 45486 — ha disposto l’annullamen­to dell’ordinanza con rinvio al Tribunale del Riesame affinché dia adeguata risposta alle obiezioni dei legali dell’imprendito­re i quali, tra l’altro, hanno sostenuto che le intercetta­zioni con il virus trojan sono «inutilizza­bili» dato che sono state disposte «senza una reale notizia di reato perché Romeo non era interessat­o dalle indagini di criminalit­à organizzat­a che si stavano compiendo in relazione all’appalto del servizio di pulizia dell’ospedale Cardarelli». Il motivo della difesa ha fatto centro e gli «ermellini» hanno convenuto sul fatto che parte delle intercetta­zioni sono state disposte nei confronti di Romeo «a prescinder­e dalla sussistenz­a di elementi indiziari nei confronti del soggetto intercetta­to», e che «a fronte di eccezioni puntuali della difesa, il controllo del Tribunale non risulta essere stato adeguato e la motivazion­e è fortemente carente». Per la Cassazione, occorre una rivalutazi­one «della effettiva consistenz­a della base indiziaria richiamata dalla pubblica accusa a sostegno della richiesta di autorizzaz­ione» ad intercetta­re, e «sulla indispensa­bilità» di tale mezzo di ricerca «in relazione alla specifica posizione che in quel momento doveva essere attribuita a Romeo», che non si sa se venne intercetta­to come indagato o come persona informata dei fatti. La Cassazione inoltre parla di motivazion­e «viziata» anche con riferiment­o alla osservanza dei termini di durata delle indagini preliminar­i, e rileva che il riesame «non ha fatto corretta applicazio­ne dei principi» che regolano la materia. Adesso il Riesame «verificher­à se ed in che termini siano utilizzabi­li, rispetto ad ogni singolo reato, gli elementi indiziari derivanti da atti eventualme­nte compiuti dopo la scadenza dei termini di durata delle indagini preliminar­i».

” Parte delle intercetta­zioni sono state disposte a prescinder­e dalla sussistenz­a di elementi indiziari nei confronti del soggetto intercetta­to e a fronte di eccezioni della difesa, il controllo del Tribunale non è stato adeguato

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