Corriere del Mezzogiorno (Campania)
Caso Romeo, la Cassazione: dubbi sull’utilizzo del «Trojan»
Gli ermellini: occorre rivalutare la base indiziaria Annullata l’ordinanza del Riesame sui domiciliari
Dubbi della Cassazione sulla liceità dell’uso del virus Trojan nell’inchiesta napoletana su Romeo. Accolto il ricorso della difesa, annullata con rinvio l’ordinanza del Riesame che negò i domiciliari.
NAPOLI Ci sono forti dubbi sulla liceità del Trojan, il virus che la Procura di Napoli utilizzò per intercettare Alfredo Romeo nell’ambito delle indagini sulla corruzione dei funzionari pubblici: la Cassazione annulla dunque l’ordinanza del Riesame che confermava i domiciliari per l’imprenditore, dispone che un diverso collegio esamini gli atti e assesta un colpo pesante all’inchiesta dei pm Celeste Carrano, Francesco Raffaele e Henry John Woodcock, oltre ad aprire la strada per la richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione. Segna dunque un nuovo, importante punto la difesa di Romeo, rappresentata in questo caso dagli avvocati Francesco Carotenuto, Alfredo Sorge e Giovanni Battista Vignola, che poche settimane fa aveva già ottenuto un successo su un altro fronte, quello della vicenda Consip il cui processo si sta svolgendo a Roma: la Corte di Cassazione a sezioni unite, infatti, aveva accolto il ricorso contro la decisione del Riesame che aveva dichiarato inammissibile l’appello a proposito del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione per un anno. «Una censura definitiva della metodologia investigativa utilizzata» è stato il commento dei legali. «Ora occorre uno stop per valutare cosa è utilizzabile e cosa no».
Le novità sulla vicenda oggetto di dibattimento a Napoli emergono dalle motivazioni della Suprema Corte depositate ieri e relative all’udienza svoltasi in Cassazione lo scorso 8 marzo davanti alla Sesta sezione penale, che già altre volte ha dato ragione ai legali di Romeo riconoscendo «sbagli» nelle fasi di merito.
Le intercettazioni sono centrali nel processo in corso a Napoli e sospeso ad aprile proprio in attesa della valutazioni della Corte: dalla loro utilizzabilità dipende tutto. Accogliendo il ricorso dei difensori di Romeo, la Cassazione — sentenza 45486 — ha disposto l’annullamento dell’ordinanza con rinvio al Tribunale del Riesame affinché dia adeguata risposta alle obiezioni dei legali dell’imprenditore i quali, tra l’altro, hanno sostenuto che le intercettazioni con il virus trojan sono «inutilizzabili» dato che sono state disposte «senza una reale notizia di reato perché Romeo non era interessato dalle indagini di criminalità organizzata che si stavano compiendo in relazione all’appalto del servizio di pulizia dell’ospedale Cardarelli». Il motivo della difesa ha fatto centro e gli «ermellini» hanno convenuto sul fatto che parte delle intercettazioni sono state disposte nei confronti di Romeo «a prescindere dalla sussistenza di elementi indiziari nei confronti del soggetto intercettato», e che «a fronte di eccezioni puntuali della difesa, il controllo del Tribunale non risulta essere stato adeguato e la motivazione è fortemente carente». Per la Cassazione, occorre una rivalutazione «della effettiva consistenza della base indiziaria richiamata dalla pubblica accusa a sostegno della richiesta di autorizzazione» ad intercettare, e «sulla indispensabilità» di tale mezzo di ricerca «in relazione alla specifica posizione che in quel momento doveva essere attribuita a Romeo», che non si sa se venne intercettato come indagato o come persona informata dei fatti. La Cassazione inoltre parla di motivazione «viziata» anche con riferimento alla osservanza dei termini di durata delle indagini preliminari, e rileva che il riesame «non ha fatto corretta applicazione dei principi» che regolano la materia. Adesso il Riesame «verificherà se ed in che termini siano utilizzabili, rispetto ad ogni singolo reato, gli elementi indiziari derivanti da atti eventualmente compiuti dopo la scadenza dei termini di durata delle indagini preliminari».
” Parte delle intercettazioni sono state disposte a prescindere dalla sussistenza di elementi indiziari nei confronti del soggetto intercettato e a fronte di eccezioni della difesa, il controllo del Tribunale non è stato adeguato