Corriere del Mezzogiorno (Campania)
Torna la movida E riaprono le spiagge
Da oggi possono ripartire gli stabilimenti balneari
Mentre ieri sera c’è stato il primo vero assaggio di movida post-lockdown, con affollamenti da Chiaia al Vomero, De Luca — a tarda sera — ha comunicato la riapertura delle spiagge.
Alle 22.40, per la precisione, l’Unità di Crisi della Regione Campania ha trasmette in allegato l’Ordinanza n.50, firmata dal governatore, «con ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid19». Il provvedimento «riguarda tra l’altro l’apertura degli stabilimenti balneari e l’attività di nautica da diporto». Gli stabilimenti balneari potranno ripartire da oggi, 23 maggio, attuando una serie di specifiche e rigorose misure di sicurezza (tra cui: prenotazione, pagamento con carta di credito e mascherina fino all’ombrellone). Per le spiagge libere, invece, la fruizione è consentita previa l’adozione di piani comunali. Dal 25 maggio, poi, riaprono anche gli zoo regionali.
Gli stabilimenti
«Al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro nello stabilimento e un minor rischio — è chiarito — le attrezzature balneari (ombrelloni, lettini e sedie a sdraio, ecc.) sono installate in modo tale che sia sempre garantita la misura di distanziamento sociale, fatta eccezione per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale)». A tal fine «deve essere assicurato un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo)». Le attrezzature «complementari assegnate in dotazione all’ombrellone (lettino, sdraio, sedia) devono essere fornite in quantità limitata al fine di garantire un distanziamento rispetto alle attrezzature dell’ombrellone contiguo di almeno 1,5 metri; le distanze interpersonali possono essere derogate per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale)». Tra «le attrezzature di spiaggia (lettino, sdraio, sedia), ove non allocate nel posto ombrellone, deve essere garantita la distanza minima di 1,5 metri l’una dall’altra». Per facilitare la gestione del distanziamento delle postazioni — continua l’ordinanza
— « si consiglia ai gestori la messa in atto di sistemi di segnalazione a terra (es. nastri di demarcazione, ecc.)».
Spiagge libere
«Anche al fine di favorire il contingentamento degli spazi — riprende l’ordinanza — va preliminarmente mappato e tracciato il perimetro di ogni allestimento (ombrellone/ sdraio/sedia), ad esempio con posizionamento di nastri (evitando comunque occasione di pericolo), che sarà codificato rispettando le regole previste per gli stabilimenti balneari, per permettere agli utenti un corretto posizionamento delle attrezzature proprie nel rispetto del distanziamento ed al fine di evitare l’aggregazione». Tale previsione permetterà di individuare il massimo di capienza della spiaggia «anche definendo turnazioni orarie e di prenotare gli spazi codificati, anche attraverso utilizzo di app/piattaforme on line.