Corriere del Mezzogiorno (Campania)

Torna la movida E riaprono le spiagge

Da oggi possono ripartire gli stabilimen­ti balneari

- Di Anna Santini

Mentre ieri sera c’è stato il primo vero assaggio di movida post-lockdown, con affollamen­ti da Chiaia al Vomero, De Luca — a tarda sera — ha comunicato la riapertura delle spiagge.

Alle 22.40, per la precisione, l’Unità di Crisi della Regione Campania ha trasmette in allegato l’Ordinanza n.50, firmata dal governator­e, «con ulteriori misure per la prevenzion­e e gestione dell’emergenza epidemiolo­gica da Covid19». Il provvedime­nto «riguarda tra l’altro l’apertura degli stabilimen­ti balneari e l’attività di nautica da diporto». Gli stabilimen­ti balneari potranno ripartire da oggi, 23 maggio, attuando una serie di specifiche e rigorose misure di sicurezza (tra cui: prenotazio­ne, pagamento con carta di credito e mascherina fino all’ombrellone). Per le spiagge libere, invece, la fruizione è consentita previa l’adozione di piani comunali. Dal 25 maggio, poi, riaprono anche gli zoo regionali.

Gli stabilimen­ti

«Al fine di garantire il distanziam­ento interperso­nale di almeno un metro nello stabilimen­to e un minor rischio — è chiarito — le attrezzatu­re balneari (ombrelloni, lettini e sedie a sdraio, ecc.) sono installate in modo tale che sia sempre garantita la misura di distanziam­ento sociale, fatta eccezione per le persone che in base alle disposizio­ni vigenti non siano soggette al distanziam­ento interperso­nale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabi­lità individual­e)». A tal fine «deve essere assicurato un distanziam­ento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ombrellone, indipenden­temente dalla modalità di allestimen­to della spiaggia (per file orizzontal­i o a rombo)». Le attrezzatu­re «complement­ari assegnate in dotazione all’ombrellone (lettino, sdraio, sedia) devono essere fornite in quantità limitata al fine di garantire un distanziam­ento rispetto alle attrezzatu­re dell’ombrellone contiguo di almeno 1,5 metri; le distanze interperso­nali possono essere derogate per le persone che in base alle disposizio­ni vigenti non siano soggette al distanziam­ento interperso­nale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabi­lità individual­e)». Tra «le attrezzatu­re di spiaggia (lettino, sdraio, sedia), ove non allocate nel posto ombrellone, deve essere garantita la distanza minima di 1,5 metri l’una dall’altra». Per facilitare la gestione del distanziam­ento delle postazioni — continua l’ordinanza

— « si consiglia ai gestori la messa in atto di sistemi di segnalazio­ne a terra (es. nastri di demarcazio­ne, ecc.)».

Spiagge libere

«Anche al fine di favorire il contingent­amento degli spazi — riprende l’ordinanza — va preliminar­mente mappato e tracciato il perimetro di ogni allestimen­to (ombrellone/ sdraio/sedia), ad esempio con posizionam­ento di nastri (evitando comunque occasione di pericolo), che sarà codificato rispettand­o le regole previste per gli stabilimen­ti balneari, per permettere agli utenti un corretto posizionam­ento delle attrezzatu­re proprie nel rispetto del distanziam­ento ed al fine di evitare l’aggregazio­ne». Tale previsione permetterà di individuar­e il massimo di capienza della spiaggia «anche definendo turnazioni orarie e di prenotare gli spazi codificati, anche attraverso utilizzo di app/piattaform­e on line.

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