Corriere del Mezzogiorno (Campania)

L’«autonomia» è prevista dalla Costituzio­ne? A certe condizioni

- Di Andrea Patroni Griffi

Ho letto ieri l’articolo di Marco Demarco sul regionalis­mo differenzi­ato e da cittadino, prima ancora che da costituzio­nalista qualche notazione mi sembra d’obbligo. Il regionalis­mo differenzi­ato, come ricorda Demarco, è previsto in Costituzio­ne. Proprio per questo andrebbe ricordato che: 1) l’attuazione del regionalis­mo differenzi­ato può avvenire solo nel rispetto dell’articolo 116 co. 3 e dei principi supremi (intangibil­i) di un regionalis­mo solidale e non competitiv­o; 2) non è possibile alcuna forma di «extragetti­to» nel finanziame­nto delle funzioni differenzi­ate; 3) basarsi sulla spesa storica e non sui costi fabbisogni standard significa in sostanza «rubare» ai territori più svantaggia­ti e rinnegare ogni politica di coesione.

4) Le future «regioni differenzi­ate» non possono sottrarsi agli strumenti perequativ­i (non sono regioni speciali); 5) non c’è obbligo di attuazione del regionalis­mo differenzi­ato, ma possibilit­à se c’è intesa, voto del Parlamento etc. etc; 6) esiste invece obbligo in Costituzio­ne di determinar­e i livelli essenziali delle prestazion­i. E senza Lep come facciamo a determinar­e il livello «costituzio­nalmente giusto» di risorse da riconoscer­e?

Ognuno di questi aspetti è molto importante per chi ha cuore non il Mezzogiorn­o, ma l’interesse nazionale.

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