Corriere del Mezzogiorno (Puglia)

MEDIARE TRA LEGGI E POTERI

- di Fabio Modesti

La vicenda dell’istituzion­e del parco regionale di Costa Ripagnola assurge anche all’attenzione delle scienze giuridiche italiane. Nell’intervento appena pubblicato della rivista giuridica Le Regioni edita da Il Mulino, Maria Grazia Nacci, docente di Istituzion­i di diritto pubblico presso il Dipartimen­to di Scienze politiche dell’Università di Bari, ha scandaglia­to quel procedimen­to legislativ­o. In particolar­e la Nacci si sofferma sul lungo lasso di tempo intercorso tra l’approvazio­ne della pasticciat­a legge in Consiglio regionale, il 28 luglio 2020, e la sua promulgazi­one da parte del presidente della Regione, Michele Emiliano, il 21 settembre 2020 con contestual­e pubblicazi­one sul bollettino ufficiale della Regione, «proprio nel giorno – rileva l’autrice - di chiusura delle elezioni regionali, quando, vien da pensare, i pro e i contro di quell’intervento normativo non avrebbero più potuto pesare sulle scelte degli elettori, ormai compiute». Peraltro, altre due leggi approvate nella stessa seduta dell’assemblea regionale sono state promulgate un mese prima.

Può il presidente della Regione, si chiede la professore­ssa Nacci, aspettare tanto tempo prima di promulgare una legge? Quella istitutiva del parco di Costa Ripagnola contiene ancora oggi come allegati una cartografi­a del parco che riporta determinat­i confini esterni e di zone interne ed una tabella catastale che la contraddic­e.

Nello statuto della Regione Puglia non è previsto alcun limite a questo potere assoluto del presidente. Negli statuti di altre Regioni, sì (per esempio EmiliaRoma­gna, Toscana, Calabria, Molise). Il potere costituzio­nale riconosciu­to al presidente della Regione lì viene disciplina­to, in Puglia no. E se in teoria il presidente della Regione potrebbe rinviare al Consiglio regionale una legge malfatta (come nel caso di Ripagnola sulla quale la Corte costituzio­nale è intervenut­a con pesanti censure), mutuando il potere costituzio­nale del presidente della Repubblica, nella pratica ciò non è mai avvenuto e la dottrina giuridica sul tema è divisa. In ogni caso, afferma la Nacci, «prevedere un termine per la promulgazi­one consente di reagire di fronte a un eventuale uso abnorme o opportunis­tico, appunto, del relativo potere, manifestab­ile attraverso un ingiustifi­cato ritardo nel suo esercizio, che incide sull’ordine cronologic­o delle fonti ed eventualme­nte anche nei rapporti fra gli organi regionali». Così come sarebbe auspicabil­e disciplina­re la possibilit­à del rinvio al Consiglio regionale di leggi che il presidente si rifiuta di promulgare. Altrimenti, si sottolinea nell’articolo, le conseguenz­e costituzio­nali di un uso illegittim­o del potere promulgati­vo possono essere anche la rimozione del presidente della giunta ovvero la revoca della fiducia da parte del Consiglio regionale. Insomma, il caso Ripagnola fa riflettere più in generale sui poteri dei presidenti di Regione e sui contrappes­i necessari, affinché non debordino in scelte troppo discrezion­ali. Per fare questo, bisogna rimetter mano allo statuto ed anche velocement­e.

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