Corriere del Mezzogiorno (Puglia)
Doccia gelata per i balneari salentini Il Consiglio di Stato: no alle proroghe
I giudici si sono espressi nel merito sulla questione delle concessioni Accolte le ragioni del Comune: bocciato il prolungamento al 2033
LECCE Tutte le ragioni del Comune di Lecce, delineate nelle opposizioni ai ricorsi contro le mancate proroghe delle concessioni demaniali fino al 2033, sono state accolte. È quanto sottolinea lo stesso Comune in concomitanza con la pubblicazione delle sentenze di merito avvenuta ieri.
La controversia giudiziaria era stata innescata nel 2020 davanti al Tar di Lecce da 13 concessionari leccesi contro la decisione del Comune di Lecce di non prorogare le concessioni fino al 2033. Palazzo Carafa aveva offerto delle proroghe tecniche fino al 2023 in attesa della riforma del settore. Il Tar salentino diede ragione ai concessionari, ma il Comune impugnò le decisioni dei giudici leccesi davanti al Consiglio di Stato. In quel frangente, il sindaco del capoluogo salentino, Carlo Salvemini, chiese e ottenne il pronunciamento dell’adunanza plenaria, che nel novembre del 2021, con una sentenza di grande imporconcessioni. tanza, stabilì l’illegittimità delle proroghe al 2033, la piena prevalenza del diritto comunitario sulla legge nazionale, la possibilità legittima per i funzionari pubblici di disapplicare la legislazione nazionale che è in contrasto con le norme Ue. Era stata la legge 145 del 2018 a stabilire la proroga fino a fine 2033 delle concessioni già rilasciate. Ma i giudici di Palazzo Spada hanno tracciato un’altra strada.
L’adunanza plenaria ha quindi ricordato che il diritto dell’Unione impone che il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime (o lacuali o fluviali) avvenga attraverso una procedura di evidenza pubblica e la conseguente incompatibilità della disciplina nazionale che prevede la proroga automatica fino al 31 dicembre 2033 delle Invece, scaduto il termine del 31 dicembre 2023, tutte le concessioni demaniali in essere dovranno considerarsi prive di effetto, indipendentemente dal fatto che vi siano o meno soggetti subentrante nella concessione, ed eventuali proroghe legislative del termine così individuato saranno ritenute in contrasto con il diritto dell’Unione. Allo stesso tempo, il Consiglio di Stato ha esortato sia al riordino normativo che all’indizione di procedure di selezione basate su imparzialità e trasparenza.
In merito alla durata delle nuove concessioni, il Consiglio di Stato ha precisato che questa dovrebbe essere limitata e giustificata sulla base di valutazioni tecniche, economiche e finanziarie, al fine di evitare la preclusione dell’accesso al mercato e che sarebbe opportuna l’introduzione a livello normativo di un limite. In ogni caso andrebbe commisurata al valore della concessione e alla sua complessità organizzativa e non dovrebbe eccedere il periodo di tempo ragionevolmente necessario al recupero degli investimenti.