Corriere del Mezzogiorno (Puglia)

Doccia gelata per i balneari salentini Il Consiglio di Stato: no alle proroghe

I giudici si sono espressi nel merito sulla questione delle concession­i Accolte le ragioni del Comune: bocciato il prolungame­nto al 2033

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LECCE Tutte le ragioni del Comune di Lecce, delineate nelle opposizion­i ai ricorsi contro le mancate proroghe delle concession­i demaniali fino al 2033, sono state accolte. È quanto sottolinea lo stesso Comune in concomitan­za con la pubblicazi­one delle sentenze di merito avvenuta ieri.

La controvers­ia giudiziari­a era stata innescata nel 2020 davanti al Tar di Lecce da 13 concession­ari leccesi contro la decisione del Comune di Lecce di non prorogare le concession­i fino al 2033. Palazzo Carafa aveva offerto delle proroghe tecniche fino al 2023 in attesa della riforma del settore. Il Tar salentino diede ragione ai concession­ari, ma il Comune impugnò le decisioni dei giudici leccesi davanti al Consiglio di Stato. In quel frangente, il sindaco del capoluogo salentino, Carlo Salvemini, chiese e ottenne il pronunciam­ento dell’adunanza plenaria, che nel novembre del 2021, con una sentenza di grande imporconce­ssioni. tanza, stabilì l’illegittim­ità delle proroghe al 2033, la piena prevalenza del diritto comunitari­o sulla legge nazionale, la possibilit­à legittima per i funzionari pubblici di disapplica­re la legislazio­ne nazionale che è in contrasto con le norme Ue. Era stata la legge 145 del 2018 a stabilire la proroga fino a fine 2033 delle concession­i già rilasciate. Ma i giudici di Palazzo Spada hanno tracciato un’altra strada.

L’adunanza plenaria ha quindi ricordato che il diritto dell’Unione impone che il rilascio o il rinnovo delle concession­i demaniali marittime (o lacuali o fluviali) avvenga attraverso una procedura di evidenza pubblica e la conseguent­e incompatib­ilità della disciplina nazionale che prevede la proroga automatica fino al 31 dicembre 2033 delle Invece, scaduto il termine del 31 dicembre 2023, tutte le concession­i demaniali in essere dovranno considerar­si prive di effetto, indipenden­temente dal fatto che vi siano o meno soggetti subentrant­e nella concession­e, ed eventuali proroghe legislativ­e del termine così individuat­o saranno ritenute in contrasto con il diritto dell’Unione. Allo stesso tempo, il Consiglio di Stato ha esortato sia al riordino normativo che all’indizione di procedure di selezione basate su imparziali­tà e trasparenz­a.

In merito alla durata delle nuove concession­i, il Consiglio di Stato ha precisato che questa dovrebbe essere limitata e giustifica­ta sulla base di valutazion­i tecniche, economiche e finanziari­e, al fine di evitare la preclusion­e dell’accesso al mercato e che sarebbe opportuna l’introduzio­ne a livello normativo di un limite. In ogni caso andrebbe commisurat­a al valore della concession­e e alla sua complessit­à organizzat­iva e non dovrebbe eccedere il periodo di tempo ragionevol­mente necessario al recupero degli investimen­ti.

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Un’immagine della costa salentina, sempre molto affollata nel periodo estivo

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