Corriere del Mezzogiorno (Puglia)
La bimba con il diritto alle due mamme
«Il diritto dei figli a mantenere un legame, anche giuridico, con entrambi i genitori di qualunque orientamento sessuale deve essere sempre tutelato eventualmente anche in contrasto con la verità biologica della procreazione». È la motivazione con la quale il Tribunale civile di Bari ha rigettato l’istanza di parziale rettifica della trascrizione sul registro di stato civile del Comune di Bari dell’atto di nascita di una bambina.
La piccola, figlia di due madri (unite in matrimonio), è nata negli Stati Uniti con la maternità surrogata. Le due donne, tornate in Italia, si sono separate e nell’istanza presentata in Tribunale si chiedeva la cancellazione dal registro del nome di una delle due mamme, quella senza legami genetici con la figlia, quella cioè che aveva prestato il suo consenso alla procedure di concepimento. Sulla base di una sentenza della Corte Costituzionale (la 32/2021) i giudici del Tribunale civile spiegano che «il consenso alla genitorialità e l’assunzione della conseguente responsabilità alla formazione di un nucleo familiare dimostra la volontà di tutelare l’interesse del minore alla propria identità affettiva, relazionale sociale e a mantenere il legame genitoriale acquisito nei confronti di entrambi i genitori, eventualmente anche in contrasto con la verità biologica della procreazione». Spiegano ancora i giudici nella sentenza che «deve essere tutelato l’interesse della minore che deve poter fruire del diritto di essere mantenuta, istruita, educata e assistita moralmente da entrambe le persone che considera di fatto i suoi genitori e che hanno concorso alla sua nascita sulla scorta di un progetto genitoriale condiviso».
Le due donne si erano sposate negli Stati Uniti nel 2016 e successivamente erano ricorse alla maternità surrogata «coltivando il loro progetto genitoriale». La bambina, sin dalla nascita, «ha vissuto con entrambe le mamme che considera suo punto di riferimento affettivo anche nell’ambiente circostante di familiari e conoscenti, poiché tutti a conoscenza del fatto che le due donne hanno costituito una famiglia e de loro progetto genitoriale». L’atto di nascita formato negli Usa è stato registrato un anno dopo nei registri dello stato civile del Comune di Bari ma quando la coppia si è separata la famiglia di una delle due mamme ha chiesto che fosse cancellato il nome dell’altra nell’atto trascritto sostenendo che non ci fosse «un legame biologico tra la madre intenzionale e la minore». I giudici baresi hanno rigettato l’istanza evidenziano peraltro «il vuoto legislativo» che di fronte «all’inerzia del legislatore può e deve essere superato dal giudice che dovrà operare il bilanciamento tra l’interesse del minore alla tutela della sua relazione familiare e la tutela della dignità della donna che si è prestata alla maternità surrogata, considerato che il minore è soggetto certamente “incolpevole rispetto alle scelte operate da coloro che hanno contribuito alla nascita». Concludono i giudici che «la rottura della relazione sentimentale delle componenti della coppia non assume rilievo ai fini della decisione, poiché non fa venir meno il valore del progetto di genitorialità condivisa da loro concordato. E tale progetto, superate le iniziali situazioni di conflittualità che caratterizzano ogni separazione, dovrà comunque essere attuato».