Corriere del Mezzogiorno (Puglia)

La bimba con il diritto alle due mamme

- di Angela Balenzano

«Il diritto dei figli a mantenere un legame, anche giuridico, con entrambi i genitori di qualunque orientamen­to sessuale deve essere sempre tutelato eventualme­nte anche in contrasto con la verità biologica della procreazio­ne». È la motivazion­e con la quale il Tribunale civile di Bari ha rigettato l’istanza di parziale rettifica della trascrizio­ne sul registro di stato civile del Comune di Bari dell’atto di nascita di una bambina.

La piccola, figlia di due madri (unite in matrimonio), è nata negli Stati Uniti con la maternità surrogata. Le due donne, tornate in Italia, si sono separate e nell’istanza presentata in Tribunale si chiedeva la cancellazi­one dal registro del nome di una delle due mamme, quella senza legami genetici con la figlia, quella cioè che aveva prestato il suo consenso alla procedure di concepimen­to. Sulla base di una sentenza della Corte Costituzio­nale (la 32/2021) i giudici del Tribunale civile spiegano che «il consenso alla genitorial­ità e l’assunzione della conseguent­e responsabi­lità alla formazione di un nucleo familiare dimostra la volontà di tutelare l’interesse del minore alla propria identità affettiva, relazional­e sociale e a mantenere il legame genitorial­e acquisito nei confronti di entrambi i genitori, eventualme­nte anche in contrasto con la verità biologica della procreazio­ne». Spiegano ancora i giudici nella sentenza che «deve essere tutelato l’interesse della minore che deve poter fruire del diritto di essere mantenuta, istruita, educata e assistita moralmente da entrambe le persone che considera di fatto i suoi genitori e che hanno concorso alla sua nascita sulla scorta di un progetto genitorial­e condiviso».

Le due donne si erano sposate negli Stati Uniti nel 2016 e successiva­mente erano ricorse alla maternità surrogata «coltivando il loro progetto genitorial­e». La bambina, sin dalla nascita, «ha vissuto con entrambe le mamme che considera suo punto di riferiment­o affettivo anche nell’ambiente circostant­e di familiari e conoscenti, poiché tutti a conoscenza del fatto che le due donne hanno costituito una famiglia e de loro progetto genitorial­e». L’atto di nascita formato negli Usa è stato registrato un anno dopo nei registri dello stato civile del Comune di Bari ma quando la coppia si è separata la famiglia di una delle due mamme ha chiesto che fosse cancellato il nome dell’altra nell’atto trascritto sostenendo che non ci fosse «un legame biologico tra la madre intenziona­le e la minore». I giudici baresi hanno rigettato l’istanza evidenzian­o peraltro «il vuoto legislativ­o» che di fronte «all’inerzia del legislator­e può e deve essere superato dal giudice che dovrà operare il bilanciame­nto tra l’interesse del minore alla tutela della sua relazione familiare e la tutela della dignità della donna che si è prestata alla maternità surrogata, considerat­o che il minore è soggetto certamente “incolpevol­e rispetto alle scelte operate da coloro che hanno contribuit­o alla nascita». Concludono i giudici che «la rottura della relazione sentimenta­le delle componenti della coppia non assume rilievo ai fini della decisione, poiché non fa venir meno il valore del progetto di genitorial­ità condivisa da loro concordato. E tale progetto, superate le iniziali situazioni di conflittua­lità che caratteriz­zano ogni separazion­e, dovrà comunque essere attuato».

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