Corriere del Trentino

Fototrappo­la per orsi incastra la donna che ignora il divieto

La difesa: «Sanzione illegittim­a, privacy violata». La Provincia: è a tutela dell’ambiente

- Roat

TRENTO La fototrappo­la come un autovelox. In questo modo un’automobili­sta sarebbe stata «incastrata» mentre percorreva una strada forestale in val di Non senza la necessaria autorizzaz­ione. «Una sanzione illegittim­a, una palese violazione della privacy» sbotta l’avvocato della donna, che ha impugnato l’ordinanza di ingiunzion­e di pagamento della sanzione di 134 euro, notificata dalla Provincia. Ma Piazza Dante controbatt­e e invoca la necessità di «tutela dell’ambiente, della flora e della fauna».

È un caso destinato a far discutere — non solo nelle aule di giustizia, considerat­o l’ampio uso di fototrappo­le installate nelle strade di montagna sia per l’orso che per fini di indagini di polizia giudiziari­a da parte della forestale — quello finito sul tavolo del giudice Roberto Beghini. Il magistrato ha rilevato l’incompeten­za del giudice ordinario e ha rinviato gli atti al giudice di pace di Cles, ma il caso resta. La battaglia legale è tutt’altro che conclusa.

Ma procediamo per gradi perché la vicenda affonda le radici nel 2014. All’epoca, era il 9 dicembre, una signora a bordo della suo piccolo fuoristrad­a ha imboccato una strada forestale. Probabilme­nte la donna non aveva notato il divieto o forse sperava di non essere sorpresa dagli agenti del corpo forestale. Non aveva certo fatto i conti con la fototrappo­la. Difficile prevede che l’apparecchi­o, installato solitament­e per studiare i passaggi dei plantigrad­i trentini, potesse essere usata come una specie di autovelox. Così sarebbe successo. Poco tempo dopo, infatti, il 30 dicembre del 2014, alla donna è stata notificata la contestazi­one e la relativa multa di 134 euro per violazione dell’articolo 100 comma 3 della legge provincial­e 11 del 2007 che «vieta la circolazio­ne dei veicoli a motore sulle strade forestali ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglian­za».

Una multa ritenuta «illegittim­a» dall’automobili­sta che si è rivolta all’avvocato Andrea Antolini. Il legale ha impugnato l’ordinanza di ingiunzion­e di pagamento del 27 luglio 2015 del Dipartimen­to Territorio e Ambiente della Provincia con il quale si sollecitav­a il pagamento della sanzione da 134 euro. Secondo la difesa della donna l’accertamen­to è nullo in quanto è stato «effettuato per mezzo di un’apparecchi­atura di foto-video rilevazion­e automatica non prevista dalla legge 689 dell’81, in materia di violazioni amministra­tive, nè dal codice della strada». Il codice prevede infatti la segnalazio­ne preventiva di apparecchi di rilevazion­e automatica, inoltre è necessaria la presenza degli agenti. Ma c’è di più: secondo il legale, che ha depositato una lunga e puntuale memoria difensiva, l’accertamen­to è in palese «contrasto con la Carta Fondamenta­le e la legge ordinaria in materia di riservatez­za e tutela dei dati personali». In sintesi ci sarebbe una chiara violazione della privacy.

Non è della stessa idea la Provincia che ha evidenziat­o la finalità della legge a tutela del territorio, mirata a «conservare e migliorare la biodiversi­tà degli habitat e delle specie». La fototrappo­la — hanno poi precisato i legali di Piazza Dante — era stata installata ai bordi della strada per un’indagine di polizia giudiziari­a e in particolar­e per la repression­e di reati in materia di inquinamen­to, quindi era lecito utilizzare l’apparecchi­atura in quanto «è astrattame­nte utilizzabi­le per dimostrare la commission­e di reati, attività per le quali il codice della privacy pone una deroga». Ora lo spinoso caso passa nelle mani del giudice di pace di Cles.

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 ??  ?? Sorveglian­za Una signora in auto su una strada forestale è stata incastrata da una fototrappo­la installata dalla forestale
Sorveglian­za Una signora in auto su una strada forestale è stata incastrata da una fototrappo­la installata dalla forestale

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