Corriere del Trentino

Ricambio generazion­ale, no della Consulta

Accolto il ricorso di Roma. Ma lo spiraglio è la contrattaz­ione collettiva

- Di Marika Giovannini

La Consulta stoppa il ricambio generazion­ale inserito dalla Provincia nella legge di stabilità del 2018 e contestato da Roma. «L’articolo — è la sentenza — è incostituz­ionale».

TRENTO Sulla sperimenta­zione pensata dalla Provincia per favorire il ricambio generazion­ale la Corte costituzio­nale dà ragione a Roma. E, accogliend­o il ricorso presentato a marzo dello scorso anno dal presidente del consiglio dei ministri, giudica «illegittim­o» l’articolo 17 della legge di stabilità del 2018 (firmata dall’ex governator­e Ugo Rossi), che prevedeva appunto degli «interventi per la riduzione dell’età media del personale provincial­e per l’assunzione di giovani». Lasciando però uno spiraglio, che guarda alla contrattaz­ione collettiva.

La sentenza della Consulta è stata pubblicata ieri. E, nelle cinque pagine, ripercorre passaggi e posizioni. In sostanza, l’articolo contestato da Roma un anno fa prevedeva l’introduzio­ne di una sperimenta­zione, fino al 31 dicembre 2020, di «misure volte a incentivar­e l’esodo del personale con rapporto di lavoro a tempo indetermin­ato» intenziona­to a lasciare il servizio «anticipata­mente rispetto al termine per il conseguime­nto del diritto alla pensione». Un intervento pensato per «favorire il ricambio generazion­ale del proprio organico, di quello degli enti strumental­i pubblici, degli enti locali e delle aziende pubbliche di servizio alla persona». Con un incentivo «disposto in misura percentual­e della retribuzio­ne lorda annua che sarebbe spettata dalla data di cessazione alla data di maturazion­e del primo requisito di pensione».

Ma secondo il governo «l’intervento normativo della Provincia—si legge nella sentenza — da un lato contrasta con i principi generali dell’ordinament­o giuridico in materia di risoluzion­e unilateral­e del rapporto di lavoro, dall’altro, incentivan­do l’esodo del personale impiegato, è suscettibi­le di determinar­e maggiori oneri previdenzi­ali per anticipo di trattament­o di fine servizio, non quantifica­ti né aventi copertura, con conseguent­e aggravio sulla finanza pubblica». La violazione, secondo lo Stato, è all’articolo 81 della Costituzio­ne, ma anche agli articoli 3 e 117.

Diversa l’interpreta­zione della Provincia, che nella sua memoria difensiva ribadisce «di aver adottato la norma — recita la sentenza — al dichiarato fine di favorire il ricambio generazion­ale dei propri dipendenti, che oggi supera- no in gran numero i cinquant’anni di età». Non solo: «Secondo la Provincia, la norma impugnata sarebbe esente da vizi di legittimit­à costituzio­nale, poiché trattasi di una norma programmat­ica, che introduce una misura sperimenta­le per la cui applicazio­ne sono necessari ulteriori at- ti normativi, la cui adozione è subordinat­a a una rilevazion­e effettuata settore per settore, per verificare la potenziale adesione dei dipendenti interessat­i e per valutare la sostenibil­ità degli oneri finanziari conseguent­i». Un gradimento che, secondo le stime fornite dalla Provincia, ha percentual­i basse: «Solo l’8% del personale dipendente delle autonomie locali è realmente interessat­o all’esodo anticipato» (e, finora, nessuno nell’ente pubblico ha di fatto beneficiat­o dell a sperimenta­zione). Con un elemento in più: «Dall’applicazio­ne della norma impugnata non deriverà aggravio per la finanza pubblica».

Ma le argomentaz­ioni della Provincia non hanno convinto la Consulta. Che ha giudicato il ricorso fondato «con riferiment­o all’articolo 117 della Costituzio­ne». Fissando una distinzion­e fondamenta­le. «La previsione normativa oggetto di impugnazio­ne che stabilisce, al comma 1, sia pure in maniera programmat­ica e non autoapplic­ativa, la possibilit­à di incentivi all’esodo, andava rimessa alla contrattaz­ione collettiva propria del pubblico impiego privatizza­to». In sostanza, è quest’ultima la strada da seguire per eventuali interventi di ricambio generazion­ale, vista appunto l’illegittim­ità costituzio­nale — conclude la sentenza — dell’articolo 17.

 ??  ?? Sede centrale Il palazzo della Provincia in Piazza Dante: ieri la Corte costituzio­nale ha bocciato un articolo della legge di stabilità dello scorso anno
Sede centrale Il palazzo della Provincia in Piazza Dante: ieri la Corte costituzio­nale ha bocciato un articolo della legge di stabilità dello scorso anno

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