Fugatti, elezione legittima Cittadini, ricorso respinto
Respinto il ricorso dei cittadini. Il presidente: «Non c’era incompatibilità tra i due ruoli»
L’elezione del governatore Maurizio Fugatti è stata legittima. Il Tribunale ha respinto il ricorso presentato da un gruppo di cittadini che puntava sull’ineleggibilità dell’esponente leghista in quanto all’epoca era sottosegretario alla salute. Ma per i giudici il sottosegretario non è un membro di governo.
TRENTO L’elezione del presidente Maurizio Fugatti è stata legittima. Il Tribunale mette un punto fermo nella querelle sull’ineleggibilità del governatore del Trentino; il collegio, presieduto dal giudice Roberto Beghini, con a latere i colleghi Giuseppe Barbato e Serena Alinari, ha infatti respinto il ricorso di un gruppo di cittadini, tra cui Vincenzo Zubani, sindaco di Tione e candidato nella lista Futura, ora all’opposizione, contro l’elezione dell’esponente leghista, all’epoca sottosegretario alla salute del governo Conte.
L’annuncio in aula è stato dato ieri mattina dal presidente del consiglio Walter Kaswalder durante la seduta-fiume del consiglio provinciale sull’assestamento del bilancio proposto dalla giunta. I giudici hanno dato ragione al presidente e alla Provincia spazzando via i dubbi sull’ineleggibilità e incompatibilità sollevati dalla Fondazione Openpolis e poi da un gruppo di cittadini che, attraverso l’avvocato Alfonso Pascucci, hanno presentato un formale ricorso chiedendo l’annullamento della delibera di convalida dell’elezione a presidente della Provincia. «Illegittima», secondo i cittadini in quanto all’epoca Fugatti era sottosegretario alla salute ed era intervenuto in diversi dibattiti elettorali sulla chiusura dei punti nascita di Cavalese, Arco e Tione. Secondo i tre cittadini Fugatti avrebbe fatto «valere un potere formale, in quanto sottosegretario con delega ai punti nascita, non posseduto dagli altri candidati». Il richiamo è all’articolo 122 della Costituzione e alla norma provinciale. Sul punto si era già espresso il segretario generale della Provincia, Paolo Nicoletti, che aveva dato parere favorevole all’eleggibilità di Fugatti prima del voto del 21 ottobre scorso, in quanto un sottosegretario non sarebbe membro di governo.
Ed è questo il nodo centrale della sentenza. I giudici, dopo aver esaminato le eccezioni preliminari, nel merito hanno stabilito che il sottosegretario non è un «membro di governo». «La definizione del governo e dei suoi membri — si legge in sentenza — è rinvenibile nell’articolo 92 della Costituzione che sancisce tra i membri del governo esclusivamente il presidente del consiglio dei ministri, i ministri e il consiglio del ministri». Non i sottosegretari quindi. L’articolo 15 della legge elettorale della Provincia numero 2 del 2013, che esclude l’eleggibilità di membri del governo, secondo il Tribunale deve essere applicata solo a ministri e presidente del consiglio del ministri. Da qui la decisione di rigettare il ricorso e i cittadini dovranno anche pagare 3.000 euro di spese a Fugatti, difeso dall’avvocato Manuel Zanella, e altri 3.000 euro alla Provincia. Se il ricorso fosse stato presentato a Bolzano il risultato sarebbe stato diverso. Nella provincia altoatesina, così come in altre regioni autonome, ricordano i giudici, «il legislatore, in aggiunta alla locuzione membri di governo, ha indicato la carica di sottosegretario tra le ipotesi di ineleggibilità».
È soddisfatto il governatore Fugatti. «Non ero preoccupato, sapevo che c’era compatibilità tra i due ruoli», commenta. «Avevo fiducia, ci siamo mossi all’interno dello spazio del diritto». Ora per i tre cittadini resta aperta la strada di un nuovo ricorso. «È un loro diritto, è legittimo. Vedremo», taglia corto il governatore.
La sentenza
Il Tribunale: «Il sottosegretario non è un membro del governo, lo dice la Costituzione»