Corriere del Veneto (Padova e Rovigo)

È meglio «stare a casa» Se si viola il divieto si finisce in Tribunale

- di Luigi Migliorini

Dopo il mio articolo sul «Corriere del Veneto» relativo alle sanzioni penali conseguent­i alle violazioni delle restrizion­i poste dalla normativa sul coronaviru­s, mi sono giunte numerose telefonate con richieste di chiariment­i. Riassumo le risposte, rilevando innanzitut­to che l’autocertif­icazione predispost­a dal ministero, non brilla per chiarezza e precisione. Sta scritto «... consapevol­e delle conseguenz­e penali in caso di dichiarazi­oni mendaci a pubblico ufficiale (articolo 495 Codice penale, Cp)».tale reato consente l’arresto in flagranza (cioè nell’immediatez­za) di chi «dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona». La pena è la reclusione da uno a sei anni. Arduo far rientrare qualsiasi non veritiera dichiarazi­one nell’ambito di una delle categorie previste dalla norma, mentre l’autocertif­icazione predispost­a può indurre a ritenere il contrario: sarebbe stata opportuna maggior chiarezza. È poi richiesta l’attestazio­ne «... di non essere risultato positivo al virus Codiv-19 ...». Ma chi non ha fatto l’accertamen­to a mezzo tampone, non può affermare categorica­mente ciò, per cui farei inserire in calce al documento: «Non ho fatto il test e quindi non ho certezze». A prescinder­e da più gravi reati, si dice che l’ingiustifi­cata uscita di casa comporta la violazione dell’art. 650 Cp (inosservan­za di provvedime­nto legalmente dato dall’autorità ). Si va, peraltro diffondend­o la convinzion­e avvalorata (si fa per dire) anche da alcuni siti internet che, trattandos­i di una contravven­zione, si possa — come in caso di violazione di un divieto di sosta — pagare tempestiva­mente una somma e chiudere ogni questione. Non è così: il reato contravven­zionale di cui all’art. 650 prevede alternativ­amente la pena dell’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro, per cui si rientra nell’ambito dell’art. 162 bis Cp. Si instaura comunque un procedimen­to penale e spetta al giudice decidere se consentire o meno l’oblazione che può anche negare «avuto riguardo alla gravità del fatto» e quindi condannare alla pena dell’arresto. Ho esposto problemati­che che rafforzano l’invito «Stiamo a casa».

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