Corriere del Veneto (Padova e Rovigo)
È meglio «stare a casa» Se si viola il divieto si finisce in Tribunale
Dopo il mio articolo sul «Corriere del Veneto» relativo alle sanzioni penali conseguenti alle violazioni delle restrizioni poste dalla normativa sul coronavirus, mi sono giunte numerose telefonate con richieste di chiarimenti. Riassumo le risposte, rilevando innanzitutto che l’autocertificazione predisposta dal ministero, non brilla per chiarezza e precisione. Sta scritto «... consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (articolo 495 Codice penale, Cp)».tale reato consente l’arresto in flagranza (cioè nell’immediatezza) di chi «dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona». La pena è la reclusione da uno a sei anni. Arduo far rientrare qualsiasi non veritiera dichiarazione nell’ambito di una delle categorie previste dalla norma, mentre l’autocertificazione predisposta può indurre a ritenere il contrario: sarebbe stata opportuna maggior chiarezza. È poi richiesta l’attestazione «... di non essere risultato positivo al virus Codiv-19 ...». Ma chi non ha fatto l’accertamento a mezzo tampone, non può affermare categoricamente ciò, per cui farei inserire in calce al documento: «Non ho fatto il test e quindi non ho certezze». A prescindere da più gravi reati, si dice che l’ingiustificata uscita di casa comporta la violazione dell’art. 650 Cp (inosservanza di provvedimento legalmente dato dall’autorità ). Si va, peraltro diffondendo la convinzione avvalorata (si fa per dire) anche da alcuni siti internet che, trattandosi di una contravvenzione, si possa — come in caso di violazione di un divieto di sosta — pagare tempestivamente una somma e chiudere ogni questione. Non è così: il reato contravvenzionale di cui all’art. 650 prevede alternativamente la pena dell’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro, per cui si rientra nell’ambito dell’art. 162 bis Cp. Si instaura comunque un procedimento penale e spetta al giudice decidere se consentire o meno l’oblazione che può anche negare «avuto riguardo alla gravità del fatto» e quindi condannare alla pena dell’arresto. Ho esposto problematiche che rafforzano l’invito «Stiamo a casa».