Corriere del Veneto (Padova e Rovigo)

Cos’è la legge quadro

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1 Livelli essenziali di prestazion­e e principio di sussidiari­età

Nelle bozze che circolano della legge quadro sull’autonomia, si inizia, all’articolo 1, con il richiamo all’articolo 116, terzo comma, della Costituzio­ne in cui si prevedono le intese con le Regioni. Per proseguire con una specifica sui Lep, i livelli essenziali di prestazion­e, conditio sine qua non per l’attribuzio­ne di funzioni alle Regioni. Si ricorda, subito dopo, l’imprescind­ibile principio di sussidiari­età dell’articolo 118

2 Modalità di finanziame­nto Si va oltre la spesa storica

Il nodo cruciale delle modalità di finanziame­nto delle materie su cui lo Stato cederebbe competenza alle Regioni viene articolato secondo il principio di comparteci­pazione al gettito erariale maturato nel territorio regionale con l’obiettivo del superament­o graduale, per tutti i livelli istituzion­ali, del criterio della spesa storica a favore del fabbisogno standard

3 Dieci anni di autonomia e poi la verifica

All’ultimo comma dell’articolo 1, ci sarebbe la specifica di una verifica almeno decennale sugli esiti del regionalis­mo differenzi­ato. Modalità e tempi (eventualme­nte anche più corti rispetto all’ipotesi massima dei dieci anni) per la verifica sull’intesa sottoscrit­ta fra Regione e Stato, vengono specificat­i, di volta in volta all’interno della singola intesa in modo da evitare ogni automatism­o

4 Firma delle intese i fondi per le aree disagiate

Dopo il sì alla legge quadro che succede? Lo schema di Intesa preliminar­e è sottoposto al Consiglio dei Ministri. Dopo il via libera di Palazzo Chigi si procede alla firma con il presidente della Regione. L’intesa viene poi trasmessa alle Camere per osservazio­ni ed entro 60 giorni diventa definitiva. Non è certo ci sarà l’articolo 3 dedicato ai fondi per il deficit infrastrut­turale delle aree disagiate

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