Corriere del Veneto (Padova e Rovigo)
Cos’è la legge quadro
1 Livelli essenziali di prestazione e principio di sussidiarietà
Nelle bozze che circolano della legge quadro sull’autonomia, si inizia, all’articolo 1, con il richiamo all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione in cui si prevedono le intese con le Regioni. Per proseguire con una specifica sui Lep, i livelli essenziali di prestazione, conditio sine qua non per l’attribuzione di funzioni alle Regioni. Si ricorda, subito dopo, l’imprescindibile principio di sussidiarietà dell’articolo 118
2 Modalità di finanziamento Si va oltre la spesa storica
Il nodo cruciale delle modalità di finanziamento delle materie su cui lo Stato cederebbe competenza alle Regioni viene articolato secondo il principio di compartecipazione al gettito erariale maturato nel territorio regionale con l’obiettivo del superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore del fabbisogno standard
3 Dieci anni di autonomia e poi la verifica
All’ultimo comma dell’articolo 1, ci sarebbe la specifica di una verifica almeno decennale sugli esiti del regionalismo differenziato. Modalità e tempi (eventualmente anche più corti rispetto all’ipotesi massima dei dieci anni) per la verifica sull’intesa sottoscritta fra Regione e Stato, vengono specificati, di volta in volta all’interno della singola intesa in modo da evitare ogni automatismo
4 Firma delle intese i fondi per le aree disagiate
Dopo il sì alla legge quadro che succede? Lo schema di Intesa preliminare è sottoposto al Consiglio dei Ministri. Dopo il via libera di Palazzo Chigi si procede alla firma con il presidente della Regione. L’intesa viene poi trasmessa alle Camere per osservazioni ed entro 60 giorni diventa definitiva. Non è certo ci sarà l’articolo 3 dedicato ai fondi per il deficit infrastrutturale delle aree disagiate