Corriere del Veneto (Padova e Rovigo)
La vicenda
Il pendolare ha il diritto di conoscere l’identità del controllore che l’ha multato, in modo tale da avere a disposizione tutte le informazioni necessarie per far valere le proprie ragioni in un eventuale ricorso.
Lo ha sancito il Consiglio di Stato che ha dato ragione a un passeggero (un magistrato) che aveva fatto ricorso contro una multa presa su un treno a Venezia per non aver timbrato il proprio biglietto
Trenitalia non voleva rivelare il nome del capotreno motivando il rifiuto per «ragioni di privacy e sicurezza dell’agente accertatore».