Corriere del Veneto (Padova e Rovigo)

La vicenda

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 Il pendolare ha il diritto di conoscere l’identità del controllor­e che l’ha multato, in modo tale da avere a disposizio­ne tutte le informazio­ni necessarie per far valere le proprie ragioni in un eventuale ricorso.

Lo ha sancito il Consiglio di Stato che ha dato ragione a un passeggero (un magistrato) che aveva fatto ricorso contro una multa presa su un treno a Venezia per non aver timbrato il proprio biglietto

Trenitalia non voleva rivelare il nome del capotreno motivando il rifiuto per «ragioni di privacy e sicurezza dell’agente accertator­e».

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