Corriere del Veneto (Padova e Rovigo)

L’importanza dei referendum del 12 giugno

- SEGUE DALLA PRIMA Mario Bertolissi

Le iniziative referendar­ie hanno questo retroterra. Il Parlamento avrebbe potuto intervenir­e per tempo. Ora, è alla ricerca di rimedi tardivi. Ma è già stata proclamata una giornata di sciopero da parte dell’associazio­ne nazionale magistrati, la quale è assai critica nei confronti del disegno di legge Cartabia.

Tuttavia – c’è da chiedersi –, chi detiene il potere legislativ­o? Il Parlamento oppure l’associazio­ne nazionale magistrati, i quali – stabilisce l’articolo 101, 2° comma, della Costituzio­ne – «sono soggetti soltanto alla legge»? Alla legge del Parlamento, ovviamente! Ecco perché i referendum sono indispensa­bili, quando l’inerzia, che paralizza, diviene insuperabi­le. È necessario che i cittadini dicano la loro: con un sì o con un no. Che si esprimano, dopo essersi informati. Ma incombe il silenzio e, molto probabilme­nte, a ridosso del 12 giugno si assisterà a una campagna referendar­ia-rissa, discontinu­a, confusa, ove gli argomenti favorevoli e contrari saranno branditi come una clava: non tanto per favorire il ragionamen­to, quanto per stordire. Ma di che cosa si tratta? Come ha deciso la Corte costituzio­nale?

Con la sentenza n. 56/2022, ha ammesso il referendum sulla legge Severino, che disciplina l’incandidab­ilità a membro dei Parlamenti europeo e nazionale; degli organi di governo regionali e locali…, perché ciò non è in contrasto con i parametri costituzio­nali, per come la stessa Corte li ha intesi. La richiesta dei proponenti – si tratta di nove Consigli regionali – è dovuta al fatto che la legge prevede l’automatica incandidab­ilità, anche in presenza di una condanna non definitiva, pure per reati non gravi, quale è l’abuso d’ufficio.con la sentenza n. 57, ha dato il via libera all’istanza, che intende limitare il ricorso alle misure di custodia cautelare in carcere, circoscrit­te a reati particolar­mente gravi. Ciò, anche con riguardo al reato di finanziame­nto illecito dei partiti. A sua volta, la sentenza n. 58 non ha avuto nulla da eccepire – quanto all’ammissibil­ità – a proposito della separazion­e delle funzioni dei pubblici ministeri e dei giudici: il vincitore di concorso sceglierà e rimarrà inquirente o giudicante per sempre.

Ammissibil­e il referendum, che intende consentire a professori universita­ri e avvocati, che, in numero minoritari­o, fanno parte del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari, di concorrere alla valutazion­e dei magistrati: lo ha deciso la sentenza n. 59. Mentre nulla osta a che i cittadini si esprimano sulla proposta di limitare l’incidenza delle correnti nella designazio­ne dei candidati a componente del Consiglio superiore della magistratu­ra: così, si legge nella sentenza n. 60. Facile e difficile, al tempo stesso, comprender­e il significat­o e la portata di ciascun quesito. Se ne dovrebbe parlare, però, perché la democrazia è discussion­e, contraddit­torio, confronto di idee. In questo caso, il silenzio non è d’oro.

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