Corriere del Veneto (Padova e Rovigo)
L’importanza dei referendum del 12 giugno
Le iniziative referendarie hanno questo retroterra. Il Parlamento avrebbe potuto intervenire per tempo. Ora, è alla ricerca di rimedi tardivi. Ma è già stata proclamata una giornata di sciopero da parte dell’associazione nazionale magistrati, la quale è assai critica nei confronti del disegno di legge Cartabia.
Tuttavia – c’è da chiedersi –, chi detiene il potere legislativo? Il Parlamento oppure l’associazione nazionale magistrati, i quali – stabilisce l’articolo 101, 2° comma, della Costituzione – «sono soggetti soltanto alla legge»? Alla legge del Parlamento, ovviamente! Ecco perché i referendum sono indispensabili, quando l’inerzia, che paralizza, diviene insuperabile. È necessario che i cittadini dicano la loro: con un sì o con un no. Che si esprimano, dopo essersi informati. Ma incombe il silenzio e, molto probabilmente, a ridosso del 12 giugno si assisterà a una campagna referendaria-rissa, discontinua, confusa, ove gli argomenti favorevoli e contrari saranno branditi come una clava: non tanto per favorire il ragionamento, quanto per stordire. Ma di che cosa si tratta? Come ha deciso la Corte costituzionale?
Con la sentenza n. 56/2022, ha ammesso il referendum sulla legge Severino, che disciplina l’incandidabilità a membro dei Parlamenti europeo e nazionale; degli organi di governo regionali e locali…, perché ciò non è in contrasto con i parametri costituzionali, per come la stessa Corte li ha intesi. La richiesta dei proponenti – si tratta di nove Consigli regionali – è dovuta al fatto che la legge prevede l’automatica incandidabilità, anche in presenza di una condanna non definitiva, pure per reati non gravi, quale è l’abuso d’ufficio.con la sentenza n. 57, ha dato il via libera all’istanza, che intende limitare il ricorso alle misure di custodia cautelare in carcere, circoscritte a reati particolarmente gravi. Ciò, anche con riguardo al reato di finanziamento illecito dei partiti. A sua volta, la sentenza n. 58 non ha avuto nulla da eccepire – quanto all’ammissibilità – a proposito della separazione delle funzioni dei pubblici ministeri e dei giudici: il vincitore di concorso sceglierà e rimarrà inquirente o giudicante per sempre.
Ammissibile il referendum, che intende consentire a professori universitari e avvocati, che, in numero minoritario, fanno parte del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari, di concorrere alla valutazione dei magistrati: lo ha deciso la sentenza n. 59. Mentre nulla osta a che i cittadini si esprimano sulla proposta di limitare l’incidenza delle correnti nella designazione dei candidati a componente del Consiglio superiore della magistratura: così, si legge nella sentenza n. 60. Facile e difficile, al tempo stesso, comprendere il significato e la portata di ciascun quesito. Se ne dovrebbe parlare, però, perché la democrazia è discussione, contraddittorio, confronto di idee. In questo caso, il silenzio non è d’oro.