Corriere del Veneto (Padova e Rovigo)
Concessioni balneari Nuova sentenza del Tar amplia caos sulla durata
Ho già commentato in questa rubrica le sentenze «gemelle» 9/11/2021 dell’adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, tra l’altro, hanno affermato: «Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono in contrasto con il diritto comunitario, tali norme pertanto non devono essere applicate nè dai giudici nè dalla Pubblica amministrazione». L’adu-nanza Plenaria ha stabilito che le concessioni in questione debbono cessare di avere effetto il 31/12/2023. Ho già scritto anche che tali decisioni, pur emesse dal più importante organo di giustizia amministrativa, non sono «leggi» e non hanno effetto vincolante se non sulle parti del ricorso deciso. La conferma con la recente ordinanza del Tar (Tribunale amministrativo regionale) di Lecce che ha dissentito su alcuni punti essenziali delle citate decisioni del Consiglio di Stato specificando che non sono condivisi dal Collegio «sotto un duplice profilo». Il Tar si dilunga in una specificazione tecnicogiuridica dei motivi di dissenso (l’ordinanza è di 47 pagine), per concludere con nove quesiti sottoposti alla Corte di Giustizia dell’unione Europea, tra i quali fondamentale il primo: «Se la direttiva 2006/123 (c.d. Bolkestein) risulti valida e vincolante per gli Stati membri o se invece risulti invalida in quanto — trattandosi di direttiva di armonizzazione — è stata adottata solo a maggioranza invece che all’unanimità, in violazione dell’articolo 115 Tfue». Se la risposta dovesse essere positiva, tutto quanto affermato dall’adunanza Plenaria cadrebbe e si ritornerebbe a quanto stabilito nel provvedimento di proroga nazionale. Vi è un inciso significativo e condivisibile in tale ordinanza del Tar di Lecce: «… in siffatto contesto lo stato di caos e di assoluta incertezza del diritto, connesso all’effetto di esclusione o disapplicazione meramente ostativa, risulta devastante e non necessita di ulteriore argomentare».