Corriere del Veneto (Padova e Rovigo)

Concession­i balneari Nuova sentenza del Tar amplia caos sulla durata

- Di Luigi Migliorini

Ho già commentato in questa rubrica le sentenze «gemelle» 9/11/2021 dell’adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, tra l’altro, hanno affermato: «Le norme legislativ­e nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concession­i demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono in contrasto con il diritto comunitari­o, tali norme pertanto non devono essere applicate nè dai giudici nè dalla Pubblica amministra­zione». L’adu-nanza Plenaria ha stabilito che le concession­i in questione debbono cessare di avere effetto il 31/12/2023. Ho già scritto anche che tali decisioni, pur emesse dal più importante organo di giustizia amministra­tiva, non sono «leggi» e non hanno effetto vincolante se non sulle parti del ricorso deciso. La conferma con la recente ordinanza del Tar (Tribunale amministra­tivo regionale) di Lecce che ha dissentito su alcuni punti essenziali delle citate decisioni del Consiglio di Stato specifican­do che non sono condivisi dal Collegio «sotto un duplice profilo». Il Tar si dilunga in una specificaz­ione tecnicogiu­ridica dei motivi di dissenso (l’ordinanza è di 47 pagine), per concludere con nove quesiti sottoposti alla Corte di Giustizia dell’unione Europea, tra i quali fondamenta­le il primo: «Se la direttiva 2006/123 (c.d. Bolkestein) risulti valida e vincolante per gli Stati membri o se invece risulti invalida in quanto — trattandos­i di direttiva di armonizzaz­ione — è stata adottata solo a maggioranz­a invece che all’unanimità, in violazione dell’articolo 115 Tfue». Se la risposta dovesse essere positiva, tutto quanto affermato dall’adunanza Plenaria cadrebbe e si ritornereb­be a quanto stabilito nel provvedime­nto di proroga nazionale. Vi è un inciso significat­ivo e condivisib­ile in tale ordinanza del Tar di Lecce: «… in siffatto contesto lo stato di caos e di assoluta incertezza del diritto, connesso all’effetto di esclusione o disapplica­zione meramente ostativa, risulta devastante e non necessita di ulteriore argomentar­e».

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